ARTICOLO 1
Finalità e procedure applicative
1.
Al fine di agevolare il rinnovamento degli impianti esistenti in zone di produzione di vini a DOC e/ o DOCG dell'Umbria, anche in attuazione del Piano regionale vitivinicolo, la Giunta regionale può autorizzare, in dette zone, l'impianto di nuovi vigneti, con gli uvaggi consentiti dai rispettivi disciplinari di produzione, a condizione che, entro tre annate agrarie dalla data di autorizzazione, venga estirpata una superficie vitata aziendale equivalente a quella oggetto di nuovo impianto.
2.
L'autorizzazione di cui al
comma 1
è concessa in favore delle aziende che richiedono il reimpianto di una superficie pari ad almeno il 10% (dieci per cento) dei propri vigneti esistenti.
3.
L'autorizzazione ad effettuare i nuovi impianti è concessa sulla base di documentata domanda, dell'esito dell'istruttoria tecnico - amministrativa e previa sottoscrizione, da parte della ditta richiedente, di atto unilaterale di impegno, con il quale la medesima si obbliga, per sè e per i propri aventi causa, ad eseguire l'estirpazione dei vigneti oggetto di sostituzione nel termine ed alle condizioni di cui al
comma 1
.
4.
Nell'atto unilaterale di impegno deve risultare anche la conoscenza delle sanzioni previste per il mancato adempimento delle obbligazioni assunte, come stabilito all'
articolo 2
.
ARTICOLO 3
Controlli. Direttive applicative.
1.
La Giunta regionale dispone in ordine ai controlli ed emana direttive applicative della presente legge.