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Legge regionale 28 dicembre 1992, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 28 Dicembre 1992

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE n. 25 del 28 Dicembre 1992
Artt. 27 e 53, quinto comma, della LR di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con LR 19 luglio 1979, n. 35. Assestamento del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1992 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l' esercizio 1991.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 54 del 28/12/1992


Art. 1

Saldo finanziario

1. Ai sensi dell' art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 è accertato in lire 123.450.022.355 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell' esercizio 1991. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2

Autorizzazione alla stipulazione di mutui

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' art. 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 12 , con l' art. 2 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 23 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all' effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all' importo complessivo di lire 123.450.022.355 per una durata massima di anni 15 a decorrere dal 1992 e con onere massimo di ammortamento di lire 3.600.000.000 per l' anno 1992 e di lire 21.100.000.000 dal 1993 in poi.

2. Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1992/ 1994, del bilancio 1992 e successivi.

3. Per gli effetti di cui all' art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

Art. 3

Fondi da reiscrivere

1. L' ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l' anno 1992 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell' esercizio 1991, a norma dell' art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 637.081.906.550 (Tab. C).

Art. 4

Fondi perenti

1. Per gli effetti di cui all' art. 22, comma 3, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l' elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1991 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell' esercizio 1992 e di cui al precedente art. 3 .

Art. 5

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992/ 1994 sono apportate le variazioni indicate alle Tab. A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab. B) in corrispondenza di ciascun capitolo.

Art. 6

Adeguamento Fondo comune 1992

1. All' adeguamento dello stanziamento relativo al Fondo comune 1992 (cap.350 - Entrata) verrà provveduto con successiva legge di variazione al bilancio.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.