ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare.
2.
Gli interventi della presente legge sono diretti in particolare:
a)
ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;
b)
ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;
c)
a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
d)
a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori.
ARTICOLO 2
Interventi
1.
Per le finalità di cui all'
art. 1
sono disposti i seguenti interventi:
a)
la promozione di corsi di formazione musicale di tipo corale e bandistico;
b)
la promozione e il sostegno di iniziative musicali bandistiche e corali di rilevante interesse artistico;
c)
il sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche.
2.
Gli interventi di cui al
comma 1
sono attuati in conformità ad un programma annuale adottato dalla Giunta regionale sentiti gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale.
3.
Sono beneficiari degli interventi i Comuni e i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico e che abbiano svolto attività da almeno un anno, gli enti e istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali.
ARTICOLO 3
Concessione dei benefici.
1.
La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione."
[2]
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1.
Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 80.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.005 denominata " Interventi a sostegno delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo".
2.
Al finanziamento dell'onere di cui al
comma 1
, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata " Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della
legge regionale 13 aprile 2004, n. 3
.
3.
Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.