Legge regionale 5 luglio 2004, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 5 Luglio 2004

Date di vigenza

05/08/2004 entrata in vigore mostra documento vigente dal 05/08/2004
29/03/2008 modifica mostra documento vigente dal 29/03/2008

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 Luglio 2004 , n. 9
Promozione della cultura musicale bandistica e corale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 30 del 21/07/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito della tutela e della valorizzazione dello spettacolo in tutte le sue forme di espressione artistica, promuove la diffusione della cultura musicale di tipo bandistico e corale anche al fine di tutelare e salvaguardare la tradizione musicale a carattere popolare.

2. Gli interventi della presente legge sono diretti in particolare:

a) ad incentivare la conoscenza e la pratica musicale;

b) ad incentivare la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale;

c) a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;

d) a censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché a promuovere la produzione di nuovi repertori.

ARTICOLO 2

Interventi

1. Per le finalità di cui all' art. 1 sono disposti i seguenti interventi:

a) la promozione di corsi di formazione musicale di tipo corale e bandistico;

b) la promozione e il sostegno di iniziative musicali bandistiche e corali di rilevante interesse artistico;

c) il sostegno a progetti di orientamento musicale di tipo bandistico e corale realizzati dalle scuole pubbliche.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati in conformità ad un programma annuale adottato dalla Giunta regionale sentiti gli organismi associativi dei complessi bandistici e corali presenti nel territorio regionale.

3. Sono beneficiari degli interventi i Comuni e i complessi bandistici e corali con sede nel territorio regionale, costituiti con atto pubblico e che abbiano svolto attività da almeno un anno, gli enti e istituzioni private senza fini di lucro con finalità educativo-culturali.

[ ARTICOLO 3 ] [1]
ARTICOLO 3

Concessione dei benefici.

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione."

[2]
[ ARTICOLO 4 ] [3]
ARTICOLO 5

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 80.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 10.1.005 denominata " Interventi a sostegno delle attività teatrali, musicali e dello spettacolo".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 , si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata " Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3 .

3. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 5 luglio 2004

Lorenzetti