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Legge regionale 26 luglio 1993, n. 7


LEGGE REGIONALE n.7 del 26 Luglio 1993

Date di vigenza

29/07/1993 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 26 Luglio 1993 ,n. 7
Ulteriore proroga di alcuni termini ed ulteriore modificazione ed integrazione delle LLRR 1 luglio 1981, n. 34 , 31 maggio 1982, n. 26 e 20 agosto 1987, n. 41 sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 33 del 28/07/1993

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Sezione I

Modificazione degli articoli 1 e 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 , modificato da ultimo dall' articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2 , è ulteriormente così modificato: " 2. Le provvidenze di cui ai titoli II, III e IV della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , sono concedibili fino al 31 dicembre 1994 " .

Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41 , modificato da ultimo dall' articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2 , è ulteriormente così modificato:
 
" 1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 , già riaperto con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20 e differito, da ultimo, al 30 giugno 1992 con l' articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2 , è prorogato al 30 giugno 1994 ".

Sezione II

Modificazione degli articoli 18, 27 e 44 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34

Art. 3

1. L' articolo 18 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 24 , è così sostituito:
 
" 1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo le provvidenze di cui alla presente legge, calcolate con riguardo all'immobile danneggiato dal sisma, sono concesse agli aventi diritto anche nel caso in cui sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato ed alla sua ricostruzione in luogo diverso per prescrizioni e vincoli di natura urbanistica, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge, oppure quando non sia possibile procedere alla ricostruzione nello stesso luogo in conformità alla normativa antisismica o per cause dipendenti dalla natura del terreno.
 
2. Le provvidenze di cui alla presente legge sono altresì concesse agli aventi diritto anche nel caso in cui sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato ed alla sua ricostruzione in luogo diverso in presenza di esigenze di tutela del patrimonio storico - artistico ed architettonico ancorchè manifestatesi durante il corso dei lavori di ripristino.
 
3. Agli aventi diritto proprietari di immobili distrutti o da demolire, i quali non possono ricostruire in sito per i motivi di cui al presente articolo, il Comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani per insediamento produttivo, di edilizia economica e popolare o, nell'ipotesi di cui al precedente comma, in zone a destinazione residenziale o ricomprese in piano di recupero.
 
4. In tal caso il contributo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area e le aree di sedime degli immobili non ricostruibili sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune.
 
5. Nell'ipotesi in cui l'avente diritto non si avvalga del beneficio di cui al precedente comma, a favore del medesimo è disposto con l'atto di concessione un contributo aggiuntivo pari al costo dei lavori necessari alla demolizione dell'immobile, calcolato sulla base del prezzario regionale.
 
6. Qualora i presupposti di cui al secondo comma del presente articolo vengano accertati dal Comune dopo la concessione contributiva, il Comune stesso procede al riesame del provvedimento concessorio sulla base della nuova perizia
".

Art. 4

1. Il quarto comma dell'articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , già modificato dall' articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 e modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 e, da ultimo, dall' articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2 , è ulteriormente così modificato: " Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai comuni ed agli altri enti pubblici non economici nell'ipotesi in cui l'immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1994 ".

Art. 5

1. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , è così modificato: " Il rendiconto deve altresì specificare l'importo degli interessi maturati sulle somme assegnate che la Giunta regionale provvede a riassegnare ai Comuni per le finalità della presente legge ".

Sezione III
Art. 6

Interpretazione autentica

1. L'attuazione del piano di recupero di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 , ricomprende non solo la fase del raggiungimento dell'intesa di cui all' art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 , ma anche la completa esecuzione delle opere previste dallo stesso piano di recupero. La sostituzione del Comune ai proprietari inadempienti prevista dallo stesso comma 2 dell'art. 19, nel caso in cui le opere non siano state completate entro i termini fissati dal Comune in sede di concessione contributiva, deve essere preceduta da una attività istruttoria volta alla definizione dello stato di consistenza delle opere eseguite.

2. Il termine assegnato dal Comune con la diffida di cui al comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 deve intendersi comprensivo sia del termine di inizio lavori, che non può essere inferiore a tre mesi, che del termine di ultimazione degli stessi, che deve essere congruo o comunque non superiore a ventiquattro mesi, scaduti i quali il Comune si sostituisce ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi dello stesso articolo 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 26 luglio 1993

Carnieri