Art. 2
1.
Il
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41
, modificato da ultimo dall'
articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2
, è ulteriormente così modificato:
"
1. Il termine di cui al
primo comma dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
, già riaperto con il
comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20
e differito, da ultimo, al 30 giugno 1992 con l'
articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1992, n. 2
, è prorogato al 30 giugno 1994
".
Art. 3
1.
L'
articolo 18 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 24
, è così sostituito:
"
1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo le provvidenze di cui alla presente legge, calcolate con riguardo all'immobile danneggiato dal sisma, sono concesse agli aventi diritto anche nel caso in cui sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato ed alla sua ricostruzione in luogo diverso per prescrizioni e vincoli di natura urbanistica, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge, oppure quando non sia possibile procedere alla ricostruzione nello stesso luogo in conformità alla normativa antisismica o per cause dipendenti dalla natura del terreno.
2. Le provvidenze di cui alla presente legge sono altresì concesse agli aventi diritto anche nel caso in cui sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato ed alla sua ricostruzione in luogo diverso in presenza di esigenze di tutela del patrimonio storico - artistico ed architettonico ancorchè manifestatesi durante il corso dei lavori di ripristino.
3. Agli aventi diritto proprietari di immobili distrutti o da demolire, i quali non possono ricostruire in sito per i motivi di cui al presente articolo, il Comune assegna in proprietà l'area occorrente, nell'ambito dei piani per insediamento produttivo, di edilizia economica e popolare o, nell'ipotesi di cui al precedente comma, in zone a destinazione residenziale o ricomprese in piano di recupero.
4. In tal caso il contributo è aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area e le aree di sedime degli immobili non ricostruibili sono acquisite al patrimonio indisponibile del Comune.
5. Nell'ipotesi in cui l'avente diritto non si avvalga del beneficio di cui al precedente comma, a favore del medesimo è disposto con l'atto di concessione un contributo aggiuntivo pari al costo dei lavori necessari alla demolizione dell'immobile, calcolato sulla base del prezzario regionale.
6. Qualora i presupposti di cui al secondo comma del presente articolo vengano accertati dal Comune dopo la concessione contributiva, il Comune stesso procede al riesame del provvedimento concessorio sulla base della nuova perizia
".
Sezione III
Art. 6
Interpretazione autentica
1.
L'attuazione del piano di recupero di cui al
comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
, ricomprende non solo la fase del raggiungimento dell'intesa di cui all'
art. 5 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, ma anche la completa esecuzione delle opere previste dallo stesso piano di recupero. La sostituzione del Comune ai proprietari inadempienti prevista dallo stesso comma 2 dell'art. 19, nel caso in cui le opere non siano state completate entro i termini fissati dal Comune in sede di concessione contributiva, deve essere preceduta da una attività istruttoria volta alla definizione dello stato di consistenza delle opere eseguite.
2.
Il termine assegnato dal Comune con la diffida di cui al
comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
deve intendersi comprensivo sia del termine di inizio lavori, che non può essere inferiore a tre mesi, che del termine di ultimazione degli stessi, che deve essere congruo o comunque non superiore a ventiquattro mesi, scaduti i quali il Comune si sostituisce ai sensi di quanto previsto dai precedenti commi dello stesso articolo 19.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 127 della Costituzione
e dell'
art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.