Legge regionale 23 dicembre 2003, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 23 Dicembre 2003

Date di vigenza

22/01/2004 entrata in vigore mostra documento vigente dal 22/01/2004
30/04/2015 modifica mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Dicembre 2003 , n. 25
Norme per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli, in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 1 del 07/01/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [3]
[ ARTICOLO 2 ] [4]
[ ARTICOLO 3 ] [5]
[ ARTICOLO 4 ] [6]
ARTICOLO 5

Norme transitorie.

1. Le associazioni di produttori agricoli riconosciute e operanti, in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritte, a domanda, nell'elenco di cui all' articolo 3 a condizione che:

a) abbiano ottemperato a quanto disposto dall' articolo 26, comma 7, del D.Lgs. n. 228/2001 ;

b) si siano adeguate, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui all' art. 2 , ai requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 228/2001 , dalla presente legge e dal regolamento stesso.

2. Con le norme regolamentari di cui all' art. 2 sono stabilite le modalità per la revoca del riconoscimento nei confronti delle associazioni che non si sono adeguate ai sensi del comma 1 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 dicembre 2003

Lorenzetti