ARTICOLO 1
Fondi di reiscrizione.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere - a norma dell'
art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
- nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1993 in relazione a stanziamento di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1992, è presuntivamente determinato in lire 442. 296. 606. 657 (Tab. 3).
ARTICOLO 2
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1993 e al bilancio pluriennale 1993/1995 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle 1) e 2) alllegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente
art. 1
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionale o statali indicati nella precedente Tab. 2) in corrispondenza di ciascun capitolo.
ARTICOLO 3
Rettifiche.
1.
Eventuali rettifiche alle somme reiscritte ai sensi della presente legge saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1993 in base al risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
art.127 della Costituzione
e dell'
art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.