link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 21 luglio 1993, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 21 Luglio 1993

Date di vigenza

23/07/1993 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 Luglio 1993 ,n. 6
Art. 53 - V comma - della LR 3 maggio 1978, n. 23 . Reiscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1992.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 2 al n. 32 del 22/07/1993

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Fondi di reiscrizione.

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere - a norma dell' art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1993 in relazione a stanziamento di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1992, è presuntivamente determinato in lire 442. 296. 606. 657 (Tab. 3).

ARTICOLO 2

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa.

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1993 e al bilancio pluriennale 1993/1995 sono apportate le variazioni indicate alle Tabelle 1) e 2) alllegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 1 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionale o statali indicati nella precedente Tab. 2) in corrispondenza di ciascun capitolo.

ARTICOLO 3

Rettifiche.

1. Eventuali rettifiche alle somme reiscritte ai sensi della presente legge saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1993 in base al risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art.127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 luglio 1993

Carnieri