Legge regionale 22 febbraio 1994, n. 5
LEGGE REGIONALE n.5 del 22 Febbraio 1994
Date di vigenza
17/03/1994 |
entrata in vigore |
|
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
22 Febbraio 1994
n.
5
Ulteriore modificazione della LR 11 novembre 1983, n. 43. Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
9 del
02/03/1994
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1.
L'ultimo comma dell'
art. 2 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43
, è sostituito dai seguenti: "
Nessuna liquidazione, a carico della Regione, compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio ad altro ente, il cui personale sia iscritto all'ENPAS o all'INADEL, per effetto di nomina a seguito di pubblico concorso o di trasferimento volontario a domanda dell'interessato o dell'ente di destinazione.
L'integrazione a carico della Regione di cui al quarto comma compete al personale regionale trasferito ad enti locali o di emanazione regionale per l'esercizio di funzioni ai predetti enti delegate.
La corresponsione del trattamento integrativo di cui al comma precedente resta subordinata ad apposita domanda dell'avente titolo, da presentare dopo l'avvenuta liquidazione del trattamento di indennità premio di servizio da parte dell'INADEL e di buonuscita da parte dell'ENPAS
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 22 febbraio 1994
Carnieri