ARTICOLO 1
Finalità
1.
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per un importo complessivo non superiore a lire 25.000.000.000 corrispondente alla misura massima del concorso nel ripiano dei disavanzi scoperti, che non abbiano trovato copertura con i contributi di cui all'
art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151
, relativi agli esercizi finanziari delle aziende di trasporto pubblico dal 1987 al 1991.
2.
La Giunta regionale si impegna a predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge una proposta di legge - quadro che disciplini i trasporti pubblici di persone nell'ambito del territorio regionale.
3.
La Giunta regionale, con apposito atto, determina l'ammontare del finanziamento relativo ai singoli esercizi sulla base dei seguenti criteri:
a)
il finanziamento delle aziende pubbliche di trasporto (ASP, ATAM, Società Spoletina IITT e ATC) viene riconosciuto nella misura massima del 17,5 per cento dei disavanzi scoperti risultanti dai bilanci aziendali;
b)
il finanziamento alle aziende private di trasporto viene riconosciuto nella misura massima del 30 per cento dei disavanzi scoperti risultanti dalle scritture contabili.
4.
I disavanzi risultanti dai bilanci aziendali di cui alla
lettera a) del comma 3
sono verificati nel rispetto dei dati contenuti nei conti economici riclassificati con le modalità di cui alla
legge 6 febbraio 1987, n. 18
, ove non vengano emanate, fino alla contrazione dei mutui, disposizioni ministeriali diverse. I disavanzi risultanti dalle scritture contabili di cui alla
lettera b) del comma 3
sono verificati, ferme restando le percorrenze rispettivamente riconosciute in applicazione della
legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4
e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei dati contenuti nei conti economici riclassificati con le modalità di cui alla
legge 6 febbraio 1987, n. 18
.
5.
I mutui di cui al
comma 1
sono assunti al tasso effettivo annuo massimo del 15 per cento e per una durata non superiore a 10 anni.
ARTICOLO 2
Requisiti per l'ammissione ai benefici e procedure
(1)
1.
Le aziende di trasporto pubblico per ottenere i benefici di cui all'
art. 1
, presentano, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istanza alla Giunta regionale (Ufficio viabilità e trasporti) corredata da idonea documentazione atta a certificare il disavanzo dei singoli esercizi dal 1987 al 1991, derivante dai conti economici riclassificati e certificati ai sensi della circolare del Ministero del tesoro n. 37 del 23 maggio 1987.
ARTICOLO 3
Recuperi e fideiussione
[ 1. ]
[4]
1.
I recuperi corrispondenti agli oneri per il preammortamento e l?ammortamento dei mutui regionali di cui alla legge regionale 3 settembre 1993, n. 10, sono effettuati annualmente e fino all?estinzione dei medesimi a carico delle singole aziende beneficiarie in occasione della ripartizione delle risorse finanziarie di cui all?art. 7, comma 2.
[5]
2.
In caso di cessazione o di cessione dell'attività prima che si sia provveduto a ultimare il recupero degli oneri di cui al
comma 1
, l'azienda è tenuta a rimborsare la parte residua degli oneri stessi.
3.
Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le aziende di cui alla
lettera b) del comma 3 dell'art. 1
della presente legge sono tenute a prestare idonea fideiussione
[ ... ]
[6]
o deposito cauzionale equivalente oppure ipoteca immobiliare nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 4
Azienda unica di bacino
1.
Eventuali ulteriori corsi finanziari regionali a favore delle Aziende pubbliche di trasporto ASP e ATAM sono subordinati alla definizione da parte degli enti proprietari delle aziende medesime, entro il 31 dicembre 1993, degli atti formali per la costituzione dell'azienda unica di bacino per la mobilità.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria
1.
Per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente
art. 1
è autorizzata la spesa di lire 1.700.000.000 per l'anno 1993 e lire 5.000.000.000 per gli anni 1994 e successivi.
2.
L'onere di cui al precedente comma sarà imputato ai capitoli 6081 e 9791 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 e successivi, rif. pluriennale 7.03.2.06, e ad esso si farà fronte con riduzione per pari importo, dell'autorizzazione di cui alla
legge regionale 23 gennaio 1984, n. 4
(cap. 3135) concernente il ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubbliche e private.
3.
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:
Parte Entrata - In aumento
Cap. 3231( NI): " Mutui passivi per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dal 1987 al 1991 delle aziende di trasporto pubblico e privato dell'Umbria ai sensi dell'
art. 1, legge 17 febbraio 1993, n. 32
" L. 25.000.000.000.
PARTE SPESA - In aumento
Cap. 3138( NI): " Spese per il parziale ripiano dei disavanzi di esercizio, dal 1987 al 1991, delle aziende di trasporto pubbliche e private dell'Umbria ai sensi dell'
art. 1, legge 17 febbraio 1993, n. 32
" L. 25.000.000.000.
Cap. 6081( NI) denominato: " Interessi passivi di preammortamento e ammortamento di mutui passivi per ripiano disavanzi aziende di trasporto pubblico e private dell'Umbria" L. 1.400.000.000.
Cap. 9791( NI) denominato: " Rata ammortamento di mutui passivi per ripiano disavanzi aziende di trasporto pubblico e private dell'Umbria"L. 300.000.000
SPESA IN AUMENTO TOTALE L. 26.700.000.000
Parte spesa - In diminuzione
Cap. 3135 L. 1.700.000.000