ARTICOLO 1
1.
Dopo l'
art. 3 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15
, è aggiunto il seguente: "
Art. 3/ bis
1. Al consigliere regionale sospeso dalla carica a norma del comma 4/ bis dell'
art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55
- come modificato dall'
art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30
- spetta, dal giorno del provvedimento di sospensione e per la durata dello stesso, un assegno pari all'indennità di carica di cui alla lettera c), del primo comma dell'articolo 1, ridotta del 60 per cento.
2. Al consigliere che sia stato sospeso, in caso di provvedimento di proscioglimento, è corrisposta una somma pari alla differenza tra l'indennità percepita e quella che sarebbe ad esso spettata durante il periodo di sospensione
".