ARTICOLO 2
Istituzione dell'albo
1.
E'istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.
2.
L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
a)
sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi;
b)
sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, industriali commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c)
sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'
art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381
.
ARTICOLO 3
Requisiti per l'iscrizione
1.
Possono essere iscritti all'albo di cui all'
art. 2
le cooperative sociali ed i consorzi aventi sede legale nella regione, che risultino iscritti nella sezione << cooperazione sociale >> del registro prefettizio delle cooperative ed in possesso dei seguenti requisiti:
a)
statuto redatto in conformità della
legge 8 novembre 1991, n. 381
;
b)
applicazione del contratto collettivo di lavoro per le cooperative sociali per i dipendenti e rispetto nei regolamenti interni dell'equa retribuzione dei soci lavoratori sulla stessa base;
c)
documentazione attestante per le cooperative di tipo A, la presenza nell'organico di almeno una unità con funzioni di direttore tecnico o responsabile dei servizi con adeguati requisiti professionali connessi alle attività svolte ed in possesso di una delle seguenti qualifiche: assistente sociale, psicologo, sociologo, medico, pedagogista, educatore professionale, ovvero operatore in possesso di diploma di scuola media superiore che documenti almeno tre anni di esperienza in posti di responsabilità in cooperative sociali;
d)
documentazione attestante per le cooperative di tipo B, la presenza di un direttore tecnico di congrua capacità professionale.
2.
Le cooperative che intendano iscriversi alla sezione B, oltre ai requisiti suddetti dovranno certificare che almeno il trenta per cento di lavoratori sia costituito da persone svantaggiate.
3.
Per ottenere l'iscrizione le cooperative ed i consorzi presentano al Presidente della Giunta regionale apposita istanza corredata da:
a)
certificato di iscrizione alla sezione " cooperazione sociale" del registro prefettizio;
b)
copia dell'atto costitutivo, dello statuto ed eventuali modificazioni;
c)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli ambiti di attività in cui la cooperativa o il consorzio operano ed i relativi servizi;
d)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la composizione della compagine sociale;
e)
relazione e documentazione sui curricula dei soggetti che operano effettivamente nella cooperativa;
f)
relazione, per le cooperative già in attvità , sull'attività svolta nell'anno precedente alla domanda;
g)
copia dell'ultimo bilancio approvato;
h)
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza, al loro interno, di almeno il trenta per cento dei lavoratori svantaggiati, per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B;
i)
idonea documentazione da cui risulti il rispetto delle norme in materia del lavoro e previdenziale.
4.
L'iscrizione all'albo viene disposta, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, con decreto del Presidente della GIunta regionale, previo parere della commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all'
art. 17
.
5.
Il provvedimento di iscrizione è comunicato nei trenta giorni dalla sua emanazione al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
6.
Del rigetto della domanda è data comunicazione motivata al richiedente entro il termine di sessanta giorni.
ARTICOLO 4
Adempimenti ordinari
1.
Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla relativa approvazione:
a)
eventuali variazioni dello statuto;
b)
il bilancio annuale con le relazioni annesse unite a dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione.
2.
Qualora le cooperative sociali d i consorzi abbiano ottenuto contributi ai sensi della presente legge, debbono allegare relazione esplicativa delle modalità di utilizzo.
ARTICOLO 5
Cancellazione
1.
La Giunta regionale dispone la cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo, sentita la commissione di cui all'
art. 17
. La cancellazione è disposta:
a)
qualora le cooperative o i consorzi non abbiano adempiuti agli obblighi del precedente articolo e quando sia rimasta senza esito apposita diffida a provvedere nel termine di trenta giorni;
b)
qualora le cooperative o i consorzi siano stati sciolti ovvero risultino inattivi da più di dodici mesi ovvero siano stati cancellati dal registro prefettizio a seguito di ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello STato 14 dicembre 1974, n. 1577, e successive modificazioni o comunque venga accertata la perdita di anche uno dei requisiti previsti dal
comma 1 dell'articolo 3
;
c)
qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento del totale per le cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale o il numero dei soci volontari previsti dal
comma 2, dell'art. 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381
, superi la misura del cinquanta per cento dei soci e la compagine sociale non venga riequilibrata entro un anno dalla data in cui è avvenuta l'irregolarità.
2.
La Giunta regionale dispone, per le cooperative iscritte alla sezione B dell'albo, nei trenta giorni successivi all'anno di iscrizione all'albo regionale, apposita ispezione per accertare che i ricavi siano prevalentemente costituiti dal corrispettivo di servizi o prodotti venduti a terzi. L'accertamento negativo comporta la cancellazione dall'albo.
3.
Il provvedimento di cancellazione, disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, è comunicato alla cooperativa o al consorzio, nonchè alla Prefettura e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.