ARTICOLO UNICO
1.
Ai sensi dell'art. 15, ultimo comma della
legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 1994 l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 1993, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia sia cessata con il 31 dicembre 1993.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 1994 le autorizzazioni suddette sono date sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonchè di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 1994 ai sensi e per gli effetti dell'
art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
come modificato con
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
- la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al
precedente primo comma
.
4.
Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1994 in conto residui passivi propri, nonchè gli impegni ed i pagamenti in conto residui di stanziamento non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso
primo comma
del presente articolo.