ARTICOLO 1
1.
E'approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 1992, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.
ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL CONTO FINANZIARIO 1992
ARTICOLO 2
1.
Le entrate di competenza (tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell'esercizio finanziario 1992, ammontano a complessive lire 3.688.965.723.695 di cui riscosse lire 3.338.675.024.368 e rimaste da riscuotere lire 350.290.699.237.
ARTICOLO 3
1.
Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell'esercizio finanziario 1992 ammontano a complessive lire 4.000.733.397.251, di cui pagate lire 3.492.942.351.556 e rimaste da pagare lire 507.791.045.695.
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1992
ARTICOLO 4
1.
I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:
a)
somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate lire 350.290.699.237;
b)
somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate lire 333.188.737.330;
c)
somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1992, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento lire 174.602.308.365.
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1991 E PRECEDENTI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992
ARTICOLO 5
1.
La gestione, durante l'anno 1992, dei residui attivi degli esercizi 1991 e precedenti presenta i seguenti risultati finali: consistenza al 1 gennaio 1992 lire 965.423.335.696;
- accertamenti nel 1992 di maggiori residui attivi lire 16.357.000, per un importo complessivo di lire 965.439.710.696 di cui:
- riscossi durante l'anno 1992 lire 366.067.830.268;
- eliminati per insussistenza lire 763.176.358;
- rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1992 lire 598.608.704.070.
ARTICOLO 6
1.
La gestione, durante l'anno 1992, dei residui passivi degli esercizi 1991 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali: consistenza al 1 gennaio 1992 lire 463.452.777.192: di cui:
- pagati durante l'anno 1992 lire 221.877.894.966;
- eliminati per insussistenza o prescrizione lire 42.455.197.328;
- eliminati per perenzione lire 57.243.709.855;
- rimasti da pagare al 31 dicembre 1992 lire 141.875.975.043.
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 7
1.
Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 è stato determinato nell'importo di lire 156.715.015.192, come evidenziato dai seguenti dati:
a)
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio lire 9.540.133.805;
b)
Residui attivi:
- della competenza dell'esercizio 1992 lire 350.290.699.237;
- degli esercizi 1991 e precedenti lire 598.608.704.070;
- per un totale di lire 948.899.403.307;
c)
Residui passivi:
- della competenza dell'esercizio 1992 lire 507.791,045.695;
- degli esercizi 1991 e precedenti lire 141.875.975.043;
- per un totale di lire 649.667.020.738;
d)
Saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 lire 308.772.516.374 - (determinato come somma algebrica dei punti a), b) e c);
e)
Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 1993 a norma dell'
art. 53 della LR 3 maggio 1978, n. 23
, modificata con
LR 19 luglio 1979, n. 35
, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata lire 465.487.531.566;
f)
Quote di fondi globali dell'anno 1992 da utilizzare nell'esercizio 1993 ai sensi dell'
art. 26 della LR 3 maggio 1978, n. 23
lire (importo non indicato)
g)
Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1992 lire 156.715.025.192 - (determinato come somma algebrica dei punti d), e), f).
ARTICOLO 8
1.
Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 1992, approvato dalla Giunta regionale con atto 10 settembre 1993, n. 5634, esecutivo a termini di legge, presenta i seguenti dati finali:
Fondo di cassa al 1 gennaio 1992 lire 19.617.525.691;
Riscossioni:
- in conto competenza lire 3.338.675.024.368;
- in conto residui attivi lire 366.067.830.268;
- per un totale di lire 3.704.742.854.636
Pagamenti
- in conto competenza lire 3.492.942.351.556;
- in conto residui passivi lire 221.877.894.966;
- per un totale di lire 3.714.820.246.522.
Fondo cassa al 31 dicembre 1992: lire 9.540.133.805.
CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
ARTICOLO 9
1.
E'approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1992, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
Parte I - Attività
Attività finanziarie lire 958.439.537.112
Attività disponibili lire 7.841.403.000
Attività non disponibili lire 76.154.054.759
Totale attività lire 1.042.434.994.871
Parte II - Passività
Passività finanziarie lire 649.667.020.738
Passività consolidate lire 73.633.077.994
Passività diverse lire 11.108.876.757
Totale passività lire 734.408.975.489
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1992: lire 308.026.019.382
Totale a pareggio lire 1.042.434.994.871
CONTO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE
ARTICOLO 10
1.
Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1992 del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 695 del 5 dicembre 1994, espone i seguenti dati riassuntivi finali:
- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991, lire 1.274.989.575 ( ).
Riscossioni:
- in conto residui attivi anno 1991 e precedenti lire 679.026.163;
- in conto competenza lire 8.780.970.761;
- per un totale di lire 9.459.996.924 ( ).
Pagamenti:
- in conto residui passivi anno 1991 e precedenti lire 874.836.284;
- in conto competenza lire 9.745.489.608;
- per un totale di lire 10.620.325.892 (-).
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992 lire 114.660.607 ( ).
Residui passivi:
- degli esercizi 1991 e precedenti lire (importo non indicato);
- della competenza lire 3.150.168.689;
- per un totale di lire 3.150.168.689.
Residui passivi:
- degli esercizi 1991 e precedenti lire 734.921.294;
- della competenza lire 1.140.083.665;
- per un totale di lire 1.875.004.959 (-).
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 1992 lire 1.389.824.337 ( ).
CONTI CONSUNTIVI DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
ARTICOLO 11
1.
Sono approvati i conti consuntivi dell'anno 1992, dei sottoindicati enti dipendenti dalla Regione, che presentano i dati riassuntivi esposti nelle appendici allegate.
1)
Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, istituito con
legge regionale 18 novembre 1987, n. 51
, modificata ed integrata con
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45
- esercizio finanziario 1990 (Appendice
n. 1)
;
2)
Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, istituito con
legge regionale 18 novembre 1987, n. 51
, modificata ed integrata con
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45
- esercizio finanziario 1991 (Appendice
n. 2)
;
3)
Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, istituito con
legge regionale 18 novembre 1987, n. 51
, modificata ed integrata con
legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45
- esercizio finanziario 1992 (Appendice
n. 3)
;
4)
Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con
legge regionale 12 agosto 1982, n. 41
(Appendice
n. 4)
;
5)
Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES), istituito con
legge regionale 13 agosto 1984, n. 35
(Appendice
n. 5)
;
6)
Centro studi giuridici e politici, istituito con
legge regionale 26 maggio 1975, n. 38
(Appendice
n. 6)
;
7)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (IERP) della provincia di Perugia, di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice
n. 7)
;
8)
Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (IERP) della provincia di Terni, di cui alla
legge regionale 2 maggio 1983, n. 12
(Appendice
n. 8)
.
9)
Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) istituito con
DPR 14 febbraio 1966, n. 253
, trasferito alla Regione "Umbria" ai sensi dell'
art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11
e ristrutturato con
legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5
(Appendice
n. 9)
.