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Legge regionale 6 febbraio 1995, n. 5


LEGGE REGIONALE n.5 del 6 Febbraio 1995

Date di vigenza

09/02/1995 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 Febbraio 1995 ,n. 5
Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1992
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 7 del 08/02/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E'approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 1992, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL CONTO FINANZIARIO 1992

ARTICOLO 2

1. Le entrate di competenza (tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell'esercizio finanziario 1992, ammontano a complessive lire 3.688.965.723.695 di cui riscosse lire 3.338.675.024.368 e rimaste da riscuotere lire 350.290.699.237.

ARTICOLO 3

1. Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell'esercizio finanziario 1992 ammontano a complessive lire 4.000.733.397.251, di cui pagate lire 3.492.942.351.556 e rimaste da pagare lire 507.791.045.695.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1992

ARTICOLO 4

1. I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate lire 350.290.699.237;

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate lire 333.188.737.330;

c) somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1992, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento lire 174.602.308.365.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1991 E PRECEDENTI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

ARTICOLO 5

1. La gestione, durante l'anno 1992, dei residui attivi degli esercizi 1991 e precedenti presenta i seguenti risultati finali: consistenza al 1 gennaio 1992 lire 965.423.335.696;
 
- accertamenti nel 1992 di maggiori residui attivi lire 16.357.000, per un importo complessivo di lire 965.439.710.696 di cui:
 
- riscossi durante l'anno 1992 lire 366.067.830.268;
 
- eliminati per insussistenza lire 763.176.358;
 
- rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1992 lire 598.608.704.070.

ARTICOLO 6

1. La gestione, durante l'anno 1992, dei residui passivi degli esercizi 1991 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali: consistenza al 1 gennaio 1992 lire 463.452.777.192: di cui:
 
- pagati durante l'anno 1992 lire 221.877.894.966;
 
- eliminati per insussistenza o prescrizione lire 42.455.197.328;
 
- eliminati per perenzione lire 57.243.709.855;
 
- rimasti da pagare al 31 dicembre 1992 lire 141.875.975.043.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 7

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 è stato determinato nell'importo di lire 156.715.015.192, come evidenziato dai seguenti dati:

a) Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio lire 9.540.133.805;

b) Residui attivi:
 
- della competenza dell'esercizio 1992 lire 350.290.699.237;
 
- degli esercizi 1991 e precedenti lire 598.608.704.070;
 
- per un totale di lire 948.899.403.307;

c) Residui passivi:
 
- della competenza dell'esercizio 1992 lire 507.791,045.695;
 
- degli esercizi 1991 e precedenti lire 141.875.975.043;
 
- per un totale di lire 649.667.020.738;

d) Saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 1992 lire 308.772.516.374 - (determinato come somma algebrica dei punti a), b) e c);

e) Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 1993 a norma dell' art. 53 della LR 3 maggio 1978, n. 23 , modificata con LR 19 luglio 1979, n. 35 , in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata lire 465.487.531.566;

f) Quote di fondi globali dell'anno 1992 da utilizzare nell'esercizio 1993 ai sensi dell' art. 26 della LR 3 maggio 1978, n. 23 lire (importo non indicato)

g) Disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1992 lire 156.715.025.192 - (determinato come somma algebrica dei punti d), e), f).

CONTI DI TESORERIA

ARTICOLO 8

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 1992, approvato dalla Giunta regionale con atto 10 settembre 1993, n. 5634, esecutivo a termini di legge, presenta i seguenti dati finali:
 
Fondo di cassa al 1 gennaio 1992 lire 19.617.525.691;
 
Riscossioni:
 
- in conto competenza lire 3.338.675.024.368;
 
- in conto residui attivi lire 366.067.830.268;
 
- per un totale di lire 3.704.742.854.636
 
Pagamenti
 
- in conto competenza lire 3.492.942.351.556;
 
- in conto residui passivi lire 221.877.894.966;
 
- per un totale di lire 3.714.820.246.522.
 
Fondo cassa al 31 dicembre 1992: lire 9.540.133.805.

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 9

1. E'approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1992, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
 
Parte I - Attività
 
Attività finanziarie lire 958.439.537.112
 
Attività disponibili lire 7.841.403.000
 
Attività non disponibili lire 76.154.054.759
 
Totale attività lire 1.042.434.994.871
 
Parte II - Passività
 
Passività finanziarie lire 649.667.020.738
 
Passività consolidate lire 73.633.077.994
 
Passività diverse lire 11.108.876.757
 
Totale passività lire 734.408.975.489
 
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1992: lire 308.026.019.382
 
Totale a pareggio lire 1.042.434.994.871

CONTO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE

ARTICOLO 10

1. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1992 del Consiglio regionale, approvato con deliberazione n. 695 del 5 dicembre 1994, espone i seguenti dati riassuntivi finali:
 
- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991, lire 1.274.989.575 ( ).
 
Riscossioni:
 
- in conto residui attivi anno 1991 e precedenti lire 679.026.163;
 
- in conto competenza lire 8.780.970.761;
 
- per un totale di lire 9.459.996.924 ( ).
 
Pagamenti:
 
- in conto residui passivi anno 1991 e precedenti lire 874.836.284;
 
- in conto competenza lire 9.745.489.608;
 
- per un totale di lire 10.620.325.892 (-).
 
Fondo di cassa al 31 dicembre 1992 lire 114.660.607 ( ).
 
Residui passivi:
 
- degli esercizi 1991 e precedenti lire (importo non indicato);
 
- della competenza lire 3.150.168.689;
 
- per un totale di lire 3.150.168.689.
 
Residui passivi:
 
- degli esercizi 1991 e precedenti lire 734.921.294;
 
- della competenza lire 1.140.083.665;
 
- per un totale di lire 1.875.004.959 (-).
 
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 1992 lire 1.389.824.337 ( ).

CONTI CONSUNTIVI DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

ARTICOLO 11

1. Sono approvati i conti consuntivi dell'anno 1992, dei sottoindicati enti dipendenti dalla Regione, che presentano i dati riassuntivi esposti nelle appendici allegate.

1) Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , modificata ed integrata con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 - esercizio finanziario 1990 (Appendice n. 1) ;

2) Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , modificata ed integrata con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 - esercizio finanziario 1991 (Appendice n. 2) ;

3) Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , modificata ed integrata con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 - esercizio finanziario 1992 (Appendice n. 3) ;

4) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 4) ;

5) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES), istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 5) ;

6) Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 (Appendice n. 6) ;

7) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (IERP) della provincia di Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 7) ;

8) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (IERP) della provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 8) .

9) Ente di sviluppo agricolo in Umbria (ESAU) istituito con DPR 14 febbraio 1966, n. 253 , trasferito alla Regione "Umbria" ai sensi dell' art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e ristrutturato con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (Appendice n. 9) .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del l' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 febbraio 1995

Carnieri