Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
29 Marzo 1994
,n.
10
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
14 del
06/04/1994
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Proroga del termine
1.
Il termine perentorio previsto dall'
art. 2 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10
, per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici di cui alla medesima legge regionale, è prorogato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Perugia, 29 marzo 1994
Carnieri