link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 29 marzo 1994, n. 10


LEGGE REGIONALE n.10 del 29 Marzo 1994

Date di vigenza

07/04/1994 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Marzo 1994 ,n. 10
Modificazioni della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10 - Norme per il concorso al ripiano del disavanzo scoperto degli esercizi dal 1987 al 1991 delle aziende di trasporto pubblico.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 06/04/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Proroga del termine

1. Il termine perentorio previsto dall' art. 2 della legge regionale 3 settembre 1993, n. 10 , per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici di cui alla medesima legge regionale, è prorogato al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 marzo 1994

Carnieri