link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 29 marzo 1994, n. 11


LEGGE REGIONALE n.11 del 29 Marzo 1994

Date di vigenza

21/04/1994 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 29 Marzo 1994 ,n. 11
Contributo a favore dell'Amministrazione provinciale di Perugia per la manutenzione straordinaria della strada regionale Todi - Bastardo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 06/04/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Per la manutenzione della strada regionale "Todi - Bastardo" è autorizzata la spesa complessiva di lire 700.000.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Perugia.

2. Il contributo di cui al comma 1 viene erogato in ragione di lire 200.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300.000.000 per l'anno 1996, con le modalità previste dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 .

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla avvenuta declassificazione a strada provinciale della strada di cui al comma 1 .

ARTICOLO 2

1. Per le finalità di cui all' art. 1 , è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1994 il cap. 9010 denominato: "Contributo a favore dell'Amministrazione provinciale di Perugia per la manutenzione straordinaria della strada Todi - Bastardo" .

2. All'onere relativo all'anno 1994 si fa fronte con pari disponibilità del fondo globale iscritto nel cap. 6120 del bilancio 1993, elenco 2, numero d'ordine 5 allegato a detto bilancio. La disponibilità relativa all'anno 1993 è iscritta nella competenza 1994 in attuazione all'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

3. All'onere relativo agli anni 1995 e 1996 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 8995/ voce 4010 dello stato di previsione della spesa, prog. plur. 8032032.

4. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della richiamata legge regionale di contabilità , è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 1994.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 29 marzo 1994

Carnieri