ARTICOLO 1
1.
Per la manutenzione della strada regionale "Todi - Bastardo" è autorizzata la spesa complessiva di lire 700.000.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Perugia.
2.
Il contributo di cui al
comma 1
viene erogato in ragione di lire 200.000.000 per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300.000.000 per l'anno 1996, con le modalità previste dalla
legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
.
3.
L'erogazione del contributo è subordinata alla avvenuta declassificazione a strada provinciale della strada di cui al
comma 1
.
ARTICOLO 2
1.
Per le finalità di cui all'
art. 1
, è istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1994 il cap. 9010 denominato: "Contributo a favore dell'Amministrazione provinciale di Perugia per la manutenzione straordinaria della strada Todi - Bastardo" .
2.
All'onere relativo all'anno 1994 si fa fronte con pari disponibilità del fondo globale iscritto nel cap. 6120 del bilancio 1993, elenco 2, numero d'ordine 5 allegato a detto bilancio. La disponibilità relativa all'anno 1993 è iscritta nella competenza 1994 in attuazione all'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.
3.
All'onere relativo agli anni 1995 e 1996 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 8995/ voce 4010 dello stato di previsione della spesa, prog. plur. 8032032.
4.
La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della richiamata legge regionale di contabilità , è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio 1994.