Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26


  • Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
    • Numero Ricorso: 39
    • Anno Ricorso: 2004
    • Numero sentenza: 108
    • Anno sentenza: 2005
    • Gazzetta ufficiale:
    • Abstract: Sentenza n. 108 del 2005
      Resistente: Regione Umbria
      Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri Giudizio: legittimità costituzionale
      Disposizioni impugnate: dell’art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall’art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e dell’art. 18-ter, comma 1, della stessa legge n. 2 del 2000, introdotto dall’art. 21 della predetta legge n. 26 del 2003
      Limiti violati: artt. 3, 41, 42 e 117 comma secondo lett. l) e s) Cost.; art. 11 legge 6 dicembre 1991 n. 394.
      Decisione della Corte: l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge impugnata e cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità dell'art 18-ter della legge regionale 2 del 2000
    • Materie
      • Art. 117, comma 2, lett. s)
        • tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
      • Sviluppo economico e attività produttive
        • Cave e torbiere
      • Territorio ambiente e infrastrutture
        • Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
    • Documenti