Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via principale)
- Numero Ricorso: 39
- Anno Ricorso: 2004
- Numero sentenza: 108
- Anno sentenza: 2005
- Gazzetta ufficiale:
- Abstract: Sentenza n. 108 del 2005
Resistente: Regione Umbria
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri Giudizio: legittimità costituzionale
Disposizioni impugnate: dell’art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall’art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e dell’art. 18-ter, comma 1, della stessa legge n. 2 del 2000, introdotto dall’art. 21 della predetta legge n. 26 del 2003
Limiti violati: artt. 3, 41, 42 e 117 comma secondo lett. l) e s) Cost.; art. 11 legge 6 dicembre 1991 n. 394.
Decisione della Corte: l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge impugnata e cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità dell'art 18-ter della legge regionale 2 del 2000
- Materie
- Art. 117, comma 2, lett. s)
- tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
- Sviluppo economico e attività produttive
- Territorio ambiente e infrastrutture
- Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
- Documenti