Legge regionale 21 giugno 1994, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 21 giugno 1994

Date di vigenza

23/06/1994 entrata in vigore mostra documento vigente dal 23/06/1994
08/12/1994 modifica mostra documento vigente dal 08/12/1994
30/04/2015 modifica mostra documento vigente dal 30/04/2015

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 21 giugno 1994 , n. 18
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 e annesso bilancio pluriennale 1994/ 96.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 27 del 22/06/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Stato di previsione dell'entrata).

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 1994 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire 5.316.633.311.914, in termini di competenza e in lire 4.892.741.572.622, in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1994 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.

ARTICOLO 2

(Stato di previsione della spesa).

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 1994 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in lire 5.316.633.311.914, in termini di competenza ed in lire 4.892.741.572.622, in termini di cassa.

2. E'autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1994 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.

3. E'altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1994 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al primo comma.

ARTICOLO 3

(Quadro generale riassuntivo).

1. E'approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1994 annesso alla presente legge.

ARTICOLO 4

(Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata).

1. L'avanzo finanziario di lire 453.368.389.396 iscritto al cap. 3 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1993 è destinato agli interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.

2. Le economie a valere sugli stanziamenti di cui ai capp. 7640, 8280 e 8160, finanziate con i fondi della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e legge 29 maggio 1982, n. 308, sono utilizzate in via di anticipazione con la presente legge mediante aumento delle dotazioni dei capp. 3896 per lire 2.753.913.902,3897 per lire 1.800.000.000, 3905 per lire 200.000.000 e 4223 per lire 300.000.000.

3. Con legge di bilancio 1995 o di variazione allo stesso sarà disposto, a valere sulla assegnazione recata per detto anno del Piano agricolo nazionale, il reintegro degli stanziamenti di cui al precedente comma.

4. Eventuali rettifiche alle somme iscritte ai sensi del precedente comma 1 saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1994 in base al risultato delle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

ARTICOLO 5

(Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale).

1. A norma dell'art. 5, secondo e quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1994 - per attività ed interventi di carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tab. I) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 6

(Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali).

1. Limitatamente all'anno finanziario 1994 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tab. L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.

ARTICOLO 7

(Destinazione della quota 1994 del Fondo sanitario nazionale).

1. La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1994 sul Fondo sanitario è destinata agli interventi indicati nella Tab. M) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 8

(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale):

1. La Giunta regionale - in attuazione dell'art. 28, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1994 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici nonchè delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l'anno 1994, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3930, 3931 e 3932 dell'entrata e 9900, 9901 e 9902 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati «Regione Umbria» presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. La Giunta regionale è altresì , autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitali.

ARTICOLO 9

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie).

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tab. B) della spesa.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonchè per il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

ARTICOLO 10

(Fondo di riserva per le spese impreviste).

1. In osservanza dell'art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.

ARTICOLO 11

(Fondo di riserva di cassa).

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è stabilito per l'anno 1994 in L. 75.751.820.889 (cap. 6140).

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

ARTICOLO 12

(Autorizzazione alla stipulazione di mutui).

[ 1. ] [3]

[ 1. ] [4]

2. Al conseguente onere relativo agli anni 1994 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 di cui al programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1994- 1996 allegato (appendice n. 1).

3. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è subordinata, a norma dell'art. 31 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1992.

4. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella Q), allegata alla presente legge.

5. Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1991, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'art. 11 della legge regionale 21 luglio 1993, n. 5, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ed assumere, a norma dell'art. 31 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, uno o più mutui fino all'importo complessivo di L. 123.450.022.355, per una durata massima di anni 20 ed entro il limite di spesa di L. 6.300.000.000, per l'anno 1994 e L. 20.000.000, per ciascuno degli anni successivi.

6. Al conseguente onere relativo agli anni 1994 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1994/ 1996 allegato (appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'art. 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella R).

ARTICOLO 13

(Finanziamento Comunità montane).

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto al cap. 8390 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1994 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 820).

ARTICOLO 14

(Interventi programmati in agricoltura e foreste).

1. La quota di spettanza della Regione dell'Umbria per l'anno 1994 a valere sui fondi di cui agli artt. 3 e 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 come rifinanziata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994) per gli interventi programmati in agricoltura e foreste è provvisoriamente stimata in L. 22.613.000.000 e destinata secondo quanto indicato alla tabella «V» allegata alla presente legge.

2. Gli interventi relativi verranno attuati nel rispetto di quanto indicato nei programmi di applicazione della legge 8 novembre 1986, n. 752, approvati dal Consiglio regionale.

3. Con successiva legge di variazione, ad avvenuta definitiva assegnazione dei fondi di cui al precedente comma 1, si provvederà ad apportare al bilancio regionale le eventuali conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

ARTICOLO 15

(Interventi per corsi di formazione professionale LLRR 21 ottobre 1981, n. 69 e 11 agosto 1983, n. 30).

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capp. 2965 (V. 6610 - 6614 - 6615 - 6620) e 2971 (V. 6610 - 6614 - 6615 - 6620) è subordinata al preventivo accertamento dell'entrata corrispondente (capp. 2810 e 2816 - entrata).

ARTICOLO 16

(Interventi previsti dalla rimodulazione dell'obiettivo 5B legge 16 aprile 1987, n. 183).

1. La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1994 a valere sul fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183 per il cofinanziamento delle risorse aggiuntive revenienti dalla rimodulazione dell'obiettivo 5B e dalla rivalutazione lira/ ECU, è provvisoriamente stimata in L. 7.612.560.000 (cap. 2110/ entrata).

2. La Giunta regionale, ad avvenuta definitiva assegnazione dei fondi di cui al precedente comma, provvederà ad apportare al bilancio regionale le conseguenti variazioni a norma dell'art. 8 della presente legge.

ARTICOLO 17

(Interventi previsti dalla Tabella «Q»).

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capitoli di cui alla Tabella «Q», allegata alla presente legge, è subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1992. (1)

ARTICOLO 18

(Fondo consortile Società TRE a rl).

1. La quota di L. 200.000.000, iscritta al cap-7820/ V 2480 dello stato di previsione del bilancio 1994, è vincolata dall'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

ARTICOLO 19

(Apertura di credito a favore dei funzionari delegati).

1. Per l'anno 1994 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, aperture di credito a favore di funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tab. P) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 20

(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità ).

1. In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1994 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di L. 5.000.

2. Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.

ARTICOLO 21

(Approvazione del bilancio pluriennale 1994- 1996).

1. E'approvato il bilancio pluriennale della Regioneper il triennio 1994- 1996 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.

2. I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1994 - diretti al finanziamento di più programmi e/ o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1994/ 1996 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/ o progetti.

3. Gli atti di impegno di spesa a carico dei capitoli di cui al precedente comma devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.

ARTICOLO 22

(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:

1) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea istituito con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 2);

2) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);

3) Centro per le pari opportunità tra donna e uomo istituito con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 (Appendice n. 4);

4) Centro di studi giuridici e politici istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, modificata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 5);

5) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - CEDRAV, istituito con legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 6);

6) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ( IRRES) istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 7);

7) Ente di sviluppo agricolo in Umbria di cui alla legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (Appendice n. 8);

8) Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 9).


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 21 giugno 1994

Carnieri

Note della redazione

(1) - 

A norma del presente articolo, l?assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti con la presente legge in corrispondenza dei capitoli 7225 voce 8020 e 72335 voce 8020, per la parte finanziaria con ricorso a muti passivi, è subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all?esercizio finanziario 1992. (Vedi art. 4, comma 2, L.R. 2 dicembre 1994, n. 37)