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Legge regionale 14 giugno 1994, n. 16


LEGGE REGIONALE n.16 del 14 Giugno 1994

Date di vigenza

07/07/1994 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 Giugno 1994 ,n. 16
Costituzione della Fondazione Umbria per la ricerca transculturale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 27 del 22/06/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione dell'Umbria, in armonia con gli artt. 11 e 14 del proprio Statuto , promuove la " Fondazione Umbria per la ricerca transculturale", persona giuridica di diritto privato, e partecipa con altri enti locali territoriali e con eventuali altri soggetti pubblici e privati alla sua costituzione e gestione.

2. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla Fondazione, purchè le finalità , sancite dallo statuto , siano la promozione della cultura, della ricerca, dell'informazione e della formazione, nonchè dell'interscambio e del confronto scientifico interdisciplinare allo scopo di perseguire l'obiettivo della crescita delle conoscenze culturali e scientifiche della comunità regionale.

Art. 2

Costituzione della Fondazione

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato, previa deliberazione della Giunta, al compimento degli atti necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad essa della Regione dell'Umbria in qualità di ente fondatore.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 accerta che lo statuto , in particolare, disponga che:

a) tra i soggetti fondatori figuri, oltre alla Regione Umbria, la Provincia di Perugia;

b) gli organi della Fondazione siano: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Comitato scientifico, il Comitato scientifico internazionale e il Collegio dei revisori dei conti;

c) il Consiglio di amministrazione sia composto da un numero di rappresentanti dei soci fondatori da 5 a 10 con un minimo di 3 designati dalla Regione;

d) il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione siano eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno;

e) un sindaco revisore effettivo, con funzioni di presidente del collegio dei sindaci revisori, e uno supplente siano nominati dalla Regione dell'Umbria.

Art. 3

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è così costituito:

a) dai conferimenti apportati, a titolo di dotazione iniziale, dai soci fondatori;

b) dalle dotazioni patrimoniali apportate dai successivi soggetti sostenitori;

c) dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano alla Fondazione, con specifica destinazione a patrimonio.

2. La Fondazione provvede ai suoi compiti, oltre che con i propri mezzi patrimoniali, utilizzando le seguenti entrate:

a) contributi degli enti fondatori e soggetti sostenitori;

b) proventi derivanti dalla propria attività e da contratti di sponsorizzazione;

c) interventi finanziari pubblici e privati;

d) qualsiasi altra erogazione o provento.

Art. 4

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

2. Il bilancio preventivo della Fondazione unitamente alla relazione programmatica sull'attività da svolgere è predisposto dal presidente ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

3. Il conto consuntivo, sempre predisposto dal presidente, è approvato dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

4. Le relazioni dei revisioni dei conti saranno trasmesse al Consiglio di amministrazione unitamente ai bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 250.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa al cap. 2242 di nuova istituzione denominato " Contributo annuale ordinario della Regione alla Fondazione Umbria per la ricerca transculturale. Finanziamento con fondi propri".

2. Per le finalità , altresì , di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 3 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1994, la spesa di lire 50.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al cap. 2243 di nuova istituzione denominato: " Concorso della Regione al fondo di dotazione iniziale della Fondazione Umbria per la ricerca transculturale".

3. All'onere complessivo di lire 300.000.000 di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà prevista sul Fondo Globale del cap. 6129 del bilancio di previsione 1994.

4. La Giunta regionale, a norma dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

5. Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell' art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 giugno 1994

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