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Legge regionale 12 agosto 1994, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 12 agosto 1994

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 12 agosto 1994 , n. 25
Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1991.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. al n. 36 del 24/08/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E'approvato il rendiconto generale dell'Amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 1991 che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL CONTO FINANZIARIO 1991
ARTICOLO 2

1. Le entrate di competenza (tributarie, del gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell'esercizio finanziario 1991 ammontano a complessive L. 3.641.235.161.402 di cui riscosse L. 3.254.238.743.486 e rimaste da riscuotere L. 386.996.417.916.

ARTICOLO 3

1. Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell'esercizio finanziario 1991 ammontano a complessive L. 3.788.592.853.466 di cui pagate L. 3.485.651.236.173 e rimaste da pagare L. 302.941.617.293.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1991
ARTICOLO 4

1. I residui attivi e passivi formatisi nell'esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrata di competenza accertate lire 386.996.417.916;

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio sulle spese di competenza impegnate lire 241.674.844.026;

c) somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1991, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento lire 61.266.773.267.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1990 E PRECEDENTI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991
ARTICOLO 5

1. La gestione, durante l'anno 1991, dei residui attivi degli esercizi 1990 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali: consistenza al 1 gennaio 1991 lire 1.044.840.377.743;

- (accertamento nel 1991 di maggiori residui attivi L. 18.000) di cui:

- riscossi durante l'anno 1991 L. 466.001.258.352;

- eliminati per insussistenza L. 412.219.611;

- rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1991 L. 578.426.917.780.

ARTICOLO 6

1. La gestione, durante l'anno 1991, dei residui passivi degli esercizi 1990 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali: consistenza al 1 gennaio 1991 lire 484.363.040.600: di cui:

- pagati durante l'anno 1991 L. 219.686.733.512;

- - eliminati per insussistenza o prescrizione lire 72.014.936.837;

- eliminati per perenzione L. 32.150.210.352;

- rimasti da pagare al 31 dicembre 1991 lire 160.511.159.899.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 7

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991 è stato determinato nell'importo di lire 123.450.022.355, come evidenziato dai seguenti dati:

a) Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio lire 19.617.525.691 ( );

b) Residui attivi:

- della competenza dell'esercizio 1991 lire 386.996.417.916;

- degli esercizi 1990 e precedenti L. 578.426.917.780;

- per un totale di L. 965.423.335.696 ( );

c) Residui passivi:

- della competenza dell'esercizio 1991 lire 302.941.617.293;

- degli esercizi 1990 e precedenti L. 160.511.159.899;

- per un totale di L. 463.452.777.192 (-);

d) Saldo attivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 1991 L. 521.588.084.195 ( );

(determinato come somma algebrica dei punti a), b) e c);

e) Somme da reiscrivere alla competenza dell'esercizio 1992 a norma dell'art. 53 della LR 3 maggio 1978, n. 23, modificata con LR 19 luglio 1979, n. 35, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vinicola L. 637.081.906.550 (-);

f) Quote di fondi globali dell'anno 1991 da utilizzare nell'esercizio 1992 ai sensi dell'art. 26 della LR 3 maggio 1978, n. 23 L. 7.596.200.000 (-).

g) DISAVANZO FINANZIARIO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991 l. 123.450.022.355 (-)

(determinato come somma algebrica dei punti d), e) e f).

CONTI DI TESORERIA
ARTICOLO 8

1. Il conto reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 1991, approvato dalla Giunta regionale con atti 9 giugno 1992, n. 4390 e 18 novembre 1992, n. 8949. esecutivi termini di legge, presenta i seguenti dati finali:

Fondo di cassa al 1 gennaio 1991 L. 4.715.493.538 ( );

Riscossioni:

- in conto competenza L. 3.254.238.743.486;

- in conto residui attivi L. 466.001.258.352;

- per un totale di L. 3.720.240.001.838 ( );

Pagamenti:

- in conto competenza L. 3.485.651.236.173;

- in conto residui passivi L. 219.686.733.512;

- per un totale di L. 3.705.337.969.685 (-);

Fondo di cassa al 31 dicembre 1991 L. 19.617.525.691 ( ).

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
ARTICOLO 9

1. E' approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 1991, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

Parte I - Attività
 
 

         
Attività finanziarie  L. 985.040.861.387 
Attività disponibili   L. 7.842.403.000 
Attività non disponibili  L. 74.300.484.712 
Totale attività  L. 1.067.183.749.099 

Parte II - Passività

             
Passività finanziarie   L. 463.452.777.192  
Passività consolidate  L. 77.334.946.563  
Passività diverse  L. 9.470.303.697  
Totale passività  L. 550.258.027.452. 
Eccedenza delle attività
 
al 31 dicembre 1991  

 
L. 516.925.721.647.  
Totale a pareggio   L. 1.067.183.749.099. 

CONTO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE
ARTICOLO 10

1. Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1991 del Consiglio regionale, approvato dall'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 266 del 25 novembre 1992, espone i seguenti dati riassuntivi finali:

- Fondo di cassa consolidato esercizio finanziario 1990 L. 1.202.246.814 ( ).

Riscossioni:

- in conto residui attivi anno 1990 e precedenti lire 206.598.401;

- in conto competenza L. 9.434.047.840;

- per un totale di L. 9.640.646.241 ( ).

Pagamenti:

- in conto residui passivi anno 1990 e precedenti L. 933.767.330;

- in conto competenza L. 8.634.136.150;

- per un totale di L. 9.567.903.480 (-).

Fondo di cassa al 31 dicembre 1991 L. 72.742.761 ( ).

Residui attivi:

- degli esercizi 1990 e precedenti L. --;

- della competenza L. 679.030.065;

- per un totale di L. 679.030.065 ( ).

Residui passivi

- degli esercizi 1990 e precedenti L. 307.757.343;

- della competenza L. 1.610.974.800;

- per un totale di L. 1.918.732.143 (-).

Avanzo di amministrazione esercizio 1991 L. 35.287.497 ( ).

CONTI CONSUNTIVI DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE
ARTICOLO 11

1. Sono approvati i conti consuntivi dell'anno 1991, dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione, che presentano i dati riassuntivi esposti nelle appendici allegate.

1) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali ( IRRES), istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 1);

2) Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38, modificata con legge regionale 25 gennaio 1976, n. 10 (Appendice n. 2);

3) Istituto per la storia dell' Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 3);

4) Ente di sviluppo agricolo in Umbria( ESAU) istituito con DPR 14 febbraio 1966, n. 253, trasferito alla Regione << Umbria >> ai sensi dell' art. 1 del DPR 15 gennaio 1972, n. 11 e ristrutturato con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (Appendice n. 4);

5) Istituto per l' edilizia residenziale pubblica ( IERP) della provincia di Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5);

6) Istituto per l' edilizia residenziale pubblica ( IERP) della provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 6).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Perugia 12 agosto 1994

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