ARTICOLO 1
Finalità
1.
la presente legge disciplina le funzioni amministrative attribuite alla Regione dal
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
, art. 10 - comma 6 - in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sulla rete viaria nell'ambito regionale con esclusione delle autostrade, strade statali e militari.
ARTICOLO 2
Delega ai Comuni
1.
Le funzioni amministrative per il rilascio di autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sono delegate al Comune, nel cui territorio si svolge prevalentemente la circolazione.
ARTICOLO 3
Delega alle Province
1.
Sono delegate alle Province, nel cui territorio ha inizio il trasporto, le funzioni amministrative per il rilascio di autorizzazione per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali, quando la circolazione interessa il territorio di più di due comuni.
ARTICOLO 5
Funzioni di indirizzo, di coordinamento e potere sostitutivo regionale
1.
La Giunta regionale coordina e disciplina l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti e di veicoli eccezionali mediante l'emanazione di direttive alle Province ed ai Comuni.
2.
La Giunta regionale si sostituisce, previa diffida, all'Ente delegato per il compimento degli atti di cui alla presente legge nei casi di accertata inerzia o ingiustificato ritardo, su istanza del richiedente debitamente motivata e comprovata.