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Legge regionale 9 agosto 1994, n. 24


LEGGE REGIONALE 9 Agosto 1994 n.24 del

Date di vigenza

08/09/1994 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 Agosto 1994 ,n. 24
Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 24/08/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. la presente legge disciplina le funzioni amministrative attribuite alla Regione dal Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , art. 10 - comma 6 - in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sulla rete viaria nell'ambito regionale con esclusione delle autostrade, strade statali e militari.

ARTICOLO 2

Delega ai Comuni

1. Le funzioni amministrative per il rilascio di autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sono delegate al Comune, nel cui territorio si svolge prevalentemente la circolazione.

ARTICOLO 3

Delega alle Province

1. Sono delegate alle Province, nel cui territorio ha inizio il trasporto, le funzioni amministrative per il rilascio di autorizzazione per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali, quando la circolazione interessa il territorio di più di due comuni.

ARTICOLO 4

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le Province e i Comuni rilasciano le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3, in conformità ai criteri e alle modalità di cui all' art. 10 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 .

ARTICOLO 5

Funzioni di indirizzo, di coordinamento e potere sostitutivo regionale

1. La Giunta regionale coordina e disciplina l'esercizio delle funzioni delegate in materia di trasporti e di veicoli eccezionali mediante l'emanazione di direttive alle Province ed ai Comuni.

2. La Giunta regionale si sostituisce, previa diffida, all'Ente delegato per il compimento degli atti di cui alla presente legge nei casi di accertata inerzia o ingiustificato ritardo, su istanza del richiedente debitamente motivata e comprovata.

ARTICOLO 6

Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 30 agosto 1982, n. 44 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 agosto 1994

Carnieri