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Legge regionale 9 agosto 1994, n. 23


LEGGE REGIONALE n.23 del 9 Agosto 1994

Date di vigenza

08/09/1994 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 9 Agosto 1994 ,n. 23
Norme in materia di tariffe per i servizi di trasporto pubblico locale.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 36 del 24/08/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Misure delle tariffe

1. La misura e la disciplina delle tariffe minime per le autolinee extraurbane, attribuite alla competenza regionale ai sensi del DPR 14 gennaio 1972, n. 5 e 24 luglio 1977, n. 616, sono contenute nell'Allegato A alla presente legge.

2. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime per le autolinee attribuite alla competenza comunale, ai sensi dell' art. 46, lett. a), del DPR 26 giugno 1955, n. 771 , sono contenute nell'Allegato B alla presente legge.

3. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime differenziate per le autolinee attribuite alla competenza regionale ed alla competenza comunale, applicabili nei casi in cui sia stato introdotto il sistema magnetico con obliterazione e tessera magnetica a scalare, sono contenute nell'allegato C alla presente legge.

4. La misura e le modalità di applicazione delle tariffe minime per il trasporto di pacchi a mezzo autobus adibiti a trasporto pubblico di persone, sono contenute nell'allegato D alla presente legge.

5. La misura delle tariffe minime per le linee di navigazione interna sul lago Trasimeno è contenuta nell'Allegato E alla presente legge.

ARTICOLO 2

Disciplina delle tariffe

1. Le imprese di trasporto pubblico locale possono applicare tariffe superiori a quelle previste negli Allegati A), B), C); D), E), di cui all'art. 1.

2. Le imprese devono inviare alla Giunta regionale, entro 15 giorni dalla data di approvazione, l'atto di cuial comma 1, contenente le motivazioni e il significato economico delle determinazioni assunte.

3. Previa autorizzazione della Giunta regionale le imprese possono applicare tariffe sperimentali inferiori a quelle previste nell'allegato B, qualora introducano tecnologie avanzate di controllo dell'utenza e della percorrenza.

4. Per la misura e la modalità delle tariffe del servizio a chiamata si applicano le disposizioni di cui all' art. 7 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 3

1. Gli utenti sono tenuti a obliterare i titoli di viaggio in presenza di tecnologie avanzate di controllo, a bordo degli autobus.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 9 agosto 1994

Carnieri


ALLEGATI:
ALLEGATO "A" - [titolo annesso]

Misura delle tariffe delle autolinee extraurbane  
 

A B B O N A M E N T I 
 

                                   
Percorrenze     Corsa Semplice     Quindicinali    Mensili    Trimes.    Annuali    Ann. scol.   
fino a Km 7  1.000   24.000  42.000  101.000  353.000  239.000 
oltre 7 Km e fino a 10 Km  1.700  24.000  42.000  101.000  353.000  239.000 
oltre 10 Km e fino a 15 Km  2.400  29.000  51.000  122.000  428.000  291.000 
oltre 15 Km e fino a 20 Km  3.000  34.000  60.000  144.000  504.000  342.000 
oltre 20 Km e fino a 25 Km  3.700  38.000  67.000  161.000  563.000  382.000 
oltre 25 Km e fino a 30 Km  4.300  41.000  73.000  175.000  613.000  416.000 
oltre 30 Km e fino a 35 Km   4.900  45.000  80.000  192.000  672.000  456.000 
oltre 35 Km e fino a 40 Km  5.500  48.000  86.000  206.000  722.000  490.000 
oltre 40 Km e fino a 45 Km  6.100  52.000  93.000  223.000  781.000  530.000 
oltre 45 Km e fino a 50 Km   6.700  55.000  99.000  238.000  832.000  564.000 
oltre 50 Km e fino a 60 Km  7.700  62.000  111.000  266.000  932.000  633.000 
oltre 60 Km e fino a 70 Km  8.700  69.000  123.000  295.000  1.033.000  701.000 
oltre 70 Km e fino a 80 Km  9.700  75.000  134.000  322.000  1.126.000  764.000 
oltre 80 Km e fino a 90 Km  10.700  81.000  145.000  348.000  1.218.000  827.000 
oltre 90 Km e fino a 60 Km  11.700  87.000  156.000  374.000  1.310.000  889.000 
oltre 50 Km e fino a 100 Km  12.700  94.000  167.000  401.000  1.403.000  952.000 

Oltre i 110 Km. le suddette tariffe, per ogni 20 Km., aumenteranno rispettivamente di:
 
- biglietti di corsa semplice L. 1.800
 
- abbonamenti quindicinali L. 11.000
 
- abbonamenti mensili L. 18.000
 
- abbonamenti trimestrali L. 47.000
 
- abbonamenti annuali L. 151.000
 
- abbonamenti annuali scolastici L. 103.000

È prevista l'emissione di abbonamenti riservati ai militari di leva, senza limitazione del numero delle corse, così articolati:
 
a) fino a Km. 20 L. 10.000
 
b) oltre Km. 20 e fino a Km. 40 L. 15.000
 
c) oltre Km. 40 e fino a Km. 60 L. 19.000
 
d) oltre Km. 60 e fino a Km. 80 L. 22.000
 
e) oltre Km. 80 e fino a Km. 110 L. 25.000

Gli abbonamenti trimestrali ed annuali sono riservati ai lavoratori dipendenti ed agli studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e sono validi per tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse. Essi possono essere utilizzati per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare il luogo di residenza con il luogo di lavoro o con la scuola e viceversa.

L'abbonamento annuale scolastico è riservato agli studenti fino alle scuole medie superiori ed è valido per i soli giorni di scuola senza limitazione del numero delle corse. Esso può essere utilizzato per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con la sede dell'istituto e viceversa.

Le aziende di trasporto esercenti autolinee interregionali, aventi tratti in comune con autolinee di competenza statale o con le linee ferroviarie, hanno facoltà di adeguare le tariffe regionali a quelle stabilite dal ministero dei trasporti limitatamente alle relazioni interregionali in cui venga riconosciuta la possibilità di carico anche alle aziende concorrenti, o per l'intero percorso, a seconda del caso.

Le aziende hanno facoltà , attraverso accordi specifici, di emettere abbonamenti cumulativi per servizi urbani ed extraurbani: la misura dell'abbonamento viene determinata sommando l'importo dell'abbonamento del servizio extraurbano e il 50 per cento dell'importo dell'abbonamento per il servizio di competenza comunale.

Per le linee dirette che percorrono autostrade o che non effettuano fermate intermedie, in corrispondenza di insediamenti abitativi con un numero di abitanti inferiore a 50.000, è data facoltà alle aziende concessionarie di aumentare fino al 25 per cento le tariffe di cui al presente Allegato A.

Le aziende di trasporto hanno la facoltà di emettere abbonamenti mensili, validi solo per le corse di andata ovvero solo per le corse di ritorno, applicando la tariffa prevista per gli abbonamenti quindicinali.


ALLEGATO B - [titolo annesso]

Misura delle tariffe delle autolinee di competenza comunale classificate urbane
 
 

                                 
- Per percorsi fino a Km. 7  L. 1000 
- Per percorsi oltre Km. 7 fino a Km. 10   L. 1.700 
- Biglietto per n. 10 corse fino a Km. 7   L. 9.000 
- Biglietto per n. 10 corse oltre Km. 7 fino a Km. 10  L. 14.200 
- Biglietti per n. 10 corse fino a Km. 7 riservato ai militari di leva   L. 6.000 
- Biglietto per n. 10 corse oltre a Km. 7 fino a Km. 10 riservato ai militari di leva   L. 10.000 
- Biglietto turistico giornaliero urbano per numero illimitato di corse facoltativo per le aziende  L. 3.800 
- Biglietto per comitive (non meno di 10 persone) facoltativo per le aziende  20% di sconto su tutte le tariffe in vigore 
- Biglietto di corsa semplice per ore non di punta, sperimentale e facoltativo, per il quale le aziende sono autorizzate a determinare le rispettive fasce orarie antimeridiane e pomeridiane di applicazione in base alla peculiarità ed alle esigenze dei centri urbani serviti  L. 800 
- Tariffa oraria facoltativa:
 
a) per viaggi di durata fino a 40'
 
b) per viaggi di durata superiore a 40' e fino a 70'  

 
L.1.000
 
L. 1.700  
- Abbonamenti settimanali per i soli militari di leva, per la intera rete urbana, valido tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse   L. 8.000 
- Abbonamento quindicinale per l'intera rete valido tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse facoltativo per le aziende   L. 24.000 
- Abbonamento mensile per l'intera rete, valido tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse   L. 42.000 
- Abbonamento trimestrale per i lavoratori dipendenti e per gli studenti frequentanti scuole di ogni ordine e grado, valido per tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse e per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare il luogo di residenza con il luogo di lavoro o con la scuola e viceversa  
 

 
L. 101.000  
- Abbonamento annuale per i lavoratori dipendenti e per gli studenti frequentanti scuole di ogni ordine e grado, valido per tutti i giorni senza limitazione del numero delle corse e per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare il luogo di residenza con il luogo di lavoro o con la scuola e viceversa  
 

 
L. 353.000  
- Abbonamento scolastico per studenti senza limitazione del numero delle corse, valido per i soli mezzi di linea indispensabili a collegare il luogo di residenza con l'istituto scolastico e viceversa e relativamente ai soli giorni di scuola  
 
L. 239.000  

ALLEGATO C -

Misura delle tariffe differenziate per autolinee urbane ed extraurbane applicabili in caso di introduzione del sistema magnetico con obliterazione e tessera magnetica a scalare
 

                                     
    TESSERA BLU
 
senza limitazione
 
di orari  
TESSERA BLU
 
senza limitazione di orari  
TESSERA ROSA
 
per le ore non di
 
punta  
TESSERA ROSA
 
per le ore non di punta  
Percorrenze  Biglietto
 
corsa semplice ordinario  
n. Introduzioni
 
da effettuare  
Tariffe   n. Introduzioni
 
da effettuare  
Tariffe 
fino a Km 7  1.000  800  700 
oltre 7 Km e fino a 10 Km  1.700  1.600  1.400 
oltre 10 Km e fino a 15 Km  2.400  1.600  1.400 
oltre 15 Km e fino a 20 Km   3.000  2.400  2.100 
oltre 20 Km e fino a 25 Km  3.700  2.400  2.100 
oltre 25 Km e fino a 30 Km  4.300  3.200  2.800 
oltre 30 Km e fino a 35 Km  4.900  4.000  3.500 
oltre 35 Km e fino a 40 Km  5.500  4.000  3.500 
oltre 40 Km e fino a 45 Km  6.100  4.800  4.200 
oltre 45 Km e fino a 50 Km  6.700  5.600  4.900 
oltre 50 Km e fino a 60 Km  7.700  5.600  4.900 
oltre 60 Km e fino a 70 Km  8.700  6.400  5.600 
oltre 70 Km e fino a 80 Km  9.700  7.200  6.300 
oltre 80 Km e fino a 90 Km  10.700  10  8.000  10  7.000 
oltre 90 Km e fino a 100 Km  11.700  11  8.800  11  7.700 
oltre 100 Km e fino a 110 Km  12.700  12  9.600  12  8.400 

ALLEGATO D - [titolo annesso]

Misura delle tariffe per trasporto pacchi

Ciascun viaggiatore può portare con sè un solo bagaglio, purchè di dimensioni non superiori a cm. 50 x 30 x 25.

Per ogni ulteriore bagaglio appresso e per quelli che eccedono le dimensioni di cui al comma precedente il viaggiatore è tenuto a munirsi di biglietti il cui ammontare viene qui di seguito riportato:
 
- Percorsi fino a 50 Km. L. 4.000
 
- Percorsi superiori a 50 Km. L. 8.000

I viaggiatori sprovvisti di biglietto per bagaglio, oltre al pagamento del normale biglietto, sono tenuti anche al pagamento della sanzione amministrativa di L. 20.000.

L'importo della predetta sanzione amministrativa compete all'impresa esercente.

Per i pacchi spediti su autolinee vengono corrisposte le seguenti tariffe:
 
a) per peso fino a 5 Kg. L. 12.000
 
b) per peso oltre 5 kg. fino a 10 Kg. L. 17.000
 
c) per peso oltre 10 Kg. fino a 20 Kg. L. 23.000
 
d) per peso oltre 20 Kg. e fino a 40 Kg. L. 23.000
 
e) per pacchi il cui peso ecceda 40 Kg. vengono raddoppiate le misure suddette corrispondenti alle classi di peso sopra riportate.

Per pacchi che eccedano le dimensioni di cm. 100 x 25 x 30 le tariffe sono raddoppiate.

Per il trasporto di generi alimentari di prima necessità viene operata una riduzione tariffaria del 70 per cento.

Per gli abbonamenti viene operata una riduzione tariffaria del 50 per cento.

I due benefici di cui sopra sono cumulabili.

Gli esercenti del servizio pubblico di trasporto sono autorizzati a stipulare convenzioni contenenti tariffe ridotte per spedizioni a carattere continuativo.


ALLEGATO 5: - [titolo annesso]

MISURA DELLE TARIFFE PER LE LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA SUL LAGO TRASIMENO 

                                 
  Andata    Ritorno   
Passignano sul Trasimeno - Isola Maggiore   4.800  8.500 
Passignano sul Trasimeno - Castiglione del Lago  6.500  12.200 
Passignano sul Trasimeno - Tuoro Navaccia  3.500  6.500  
Passignano sul Trasimeno- S. Feliciano  4.300  7.700 
Passignano sul Trasimeno - Isola Polvese( dirº)  5.500   10.700 
Passignano sul Trasimeno - Isola Maggiore - Isola Polvese  9.700  17.200 
Isola Maggiore - Isola Polvese  5.500  10.700 
Castiglione del Lago - Isola Maggiore   5.500  10.700 
Castiglione del Lago - Passignano sul Trasimeno  6.500  12.200 
Castiglione del Lago - Tuoro Navaccia  4.800  8.500 
S. Feliciano - Isola Polvese   3.500  6.500 
Tuoro Navaccia - Isola Maggiore  3.500  6.500 
Castiglione del Lago - Isola Maggiore- Isola Polvese  9.700  17.200 
S. Feliciano - Isola Polvese - Isola Maggiore  7.700  15.000 
Tuoro - Isola Maggiore - Isola Polvese  7.700  15.000