Legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 14 febbraio 1995

Date di vigenza

09/03/1995 entrata in vigore mostra documento vigente dal 09/03/1995
31/01/2002 modificato mostra documento vigente dal 31/01/2002
08/05/2021 modifica mostra documento vigente dal 08/05/2021
03/11/2023 modifica mostra documento vigente dal 03/11/2023

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1995 ,n. 6
Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea. (1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 22/02/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Ristrutturazione

1. La presente legge promuove la ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 29 aprile 1974, n. 31 , modificata con la legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 .

2. L'Istituto è ente pubblico   [ ... ] [5]    dotato di un proprio statuto e di autonomia [6]  organizzativa e contabile, con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza della storia dell'Umbria contemporanea, attraverso ricerche, studi, pubblicazioni e ogni altra iniziativa idonea al perseguimento delle sue finalità .

[ 2.bis ] [7]

2/bis. L'Istituto trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente dell'Assemblea legislativa invia la relazione al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali [8]

ARTICOLO 2

Statuto

1. Lo statuto dell'Istituto deve essere in armonia con i principi statutari e la legislazione della Regione dell'Umbria nonchè assicurare il rispetto dei criteri generali sanciti dalla presente legge.

[ 2. ] [9]

[ 2. ] [10]

2. Lo statuto dell'Istituto è adottato, su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci aventi diritto al voto alla data della deliberazione, computando anche i voti espressi attraverso delega ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2. Lo statuto adottato è approvato con atto dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica. [11]

ARTICOLO 3

Soci

1. Possono essere soci dell'Istituto persone giuridiche pubbliche o private, organismi culturali, associazioni non riconosciute e persone fisiche.

2. Alle persone giuridiche pubbliche e private è attribuita la qualifica di " soci istituzionali", agli altri quella di " soci ordinari".

ARTICOLO 4

Organi (2)

1. Gli organi dell'Istituto sono   [ ... ] [12]   l'Assemblea dei soci, il Comitato tecnico-scientifico[13]  , il Presidente e il Collegio dei revisori dei conti.

ARTICOLO 5

  [ ... ] [14]   L'Assemblea dei soci[15] 

1. L'Assemblea è composta dai soci ordinari e istituzionali e dai rappresentanti dei soci non persone fisiche, nella misura di uno per ciascuno.

[ 2. ] [16]

2. Spetta all'Assemblea:

a) approvare annualmente, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all' articolo 6 , il programma di attività dell'Istituto con indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il Presidente dell'Istituto trasmette all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo entro il 15 settembre di ogni anno. L'Ufficio di Presidenza, esaminato il programma di attività, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa;

b) deliberare il bilancio di previsione e il rendiconto su proposta del Presidente dell'Istituto, previo parere del Collegio dei revisori dei conti;

c) eleggere due dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, in rappresentanza dei soci istituzionali e di quelli ordinari;

d) approvare i regolamenti;

e) deliberare in materia statutaria.

[18]

Art. 5 bis

(Votazioni nell'Assemblea dei soci)

1. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale annuale ha diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci.

2. Ogni avente diritto al voto ai sensi del comma 1, può farsi rappresentare nell'espressione del voto, con delega scritta, da un altro socio presente alla riunione dell'Assemblea e che partecipa al voto. La delega deve indicare il giorno e il luogo della riunione dell'Assemblea convocata. La delega è valida con riferimento alla riunione cui si riferisce. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.

3. Ai fini del numero legale per la valida costituzione della riunione dell'Assemblea dei soci, si considerano anche le deleghe complessivamente conferite.

[19]
Art. 5 ter

(Riunioni dell'Assemblea dei soci in modalità telematica)

1. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono tenersi, previa decisione del Presidente dell'Istituto, in modalità telematica, con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità delle votazioni. La partecipazione in modalità telematica è equiparata alla partecipazione in presenza fisica.

2. Nelle riunioni in modalità telematica, salvo quanto previsto al comma 3, le votazioni si svolgono a scrutinio palese o per appello nominale con chiamata del Presidente dell'Istituto oppure con votazione elettronica purché estesa a tutti coloro che partecipano alla riunione con diritto di voto. Ogni avente diritto al voto che partecipa in modalità telematica può essere delegato ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2.

3. Nelle riunioni in modalità telematica la votazione si effettua a scrutinio segreto nei casi previsti dallo statuto purché con modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

[20]
[ ARTICOLO 6 ] [21]
Art. 6

Il Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Istituto è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra studiosi di comprovata competenza e professionalità nel campo delle scienze storiche e sociali ed appartenenti al mondo della cultura, dell'Università, della scuola e delle professioni. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è anche Presidente dell'Istituto.

2. Su proposta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, l'Assemblea legislativa elegge, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati, il candidato a ricoprire la carica di Presidente ai sensi del comma 1 .

3. Dei quattro componenti di cui al comma 1 , due sono eletti dall'Assemblea legislativa con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età. Gli altri due componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci e i nominativi sono comunicati al Presidente dell'Assemblea legislativa.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è costituito con decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa pubblicato nel BUR telematico della Regione Umbria. Nel decreto è fissata la data della seduta di insediamento.

5. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica cinque anni e ad esso si applicano le norme che disciplinano le nomine e le designazioni di competenza regionale e la proroga degli organi amministrativi.

6. Spetta al Comitato tecnico-scientifico la proposta dei programmi di attività dell'Istituto per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1, comma 2 , avuto riguardo alle compatibilità finanziarie.

7. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 3 , ai componenti del Comitato tecnico-scientifico spetta, a carico del bilancio dell'Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle sole riunioni del Comitato nella misura di quanto previsto dalla normativa regionale in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

7 bis. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico sentiti gli altri membri può stabilire che l?organo si riunisca in modalità telematica ai sensi dell?articolo 5 ter. In questo caso non è dovuto il rimborso spese di cui al comma 7 del presente articolo. [23]

[22]
[ ARTICOLO 7 ] [24]
[ ARTICOLO 8 ] [25]
Art. 8

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente dell'Istituto ha la rappresentanza legale e sovrintende all'attività dell'Istituto, presiede e convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato tecnico-scientifico e cura l'esecuzione dei deliberati degli organi. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Presidente dell'Istituto ha autonomia gestionale e organizzativa. I provvedimenti relativi alla gestione del bilancio dell'Istituto, in esecuzione delle decisioni del Presidente dell'Istituto stesso, competono al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa a cui fa capo la gestione delle risorse finanziarie della medesima Assemblea. La suddetta struttura supporta, inoltre, il Presidente dell'Istituto nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di rendiconto dell'Istituto.

Il Vicepresidente dell'Istituto è scelto dal Comitato tecnico-scientifico nel proprio seno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vicepresidente.

3. Al Presidente dell'Istituto è corrisposto un compenso mensile lordo, omnicomprensivo, pari al dieci per cento dell'indennità di carica mensile di un Consigliere regionale, a carico del bilancio dell'Istituto

[26]
[ ARTICOLO 9 ] [27]
Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Assemblea legislativa con voto limitato ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, iscritti nel Registro previsto dall' articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ).

2. Spettano al Collegio dei revisori funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell'Istituto.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.

4. Compete al Presidente del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al venti per cento del compenso mensile del Presidente dell'Istituto di cui all' articolo 8, comma 3 , e agli altri due membri effettivi del Collegio dei revisori dei conti una indennità mensile pari al quindici per cento del compenso mensile sempre del Presidente dell'Istituto. Le indennità di cui al presente comma sono poste a carico del bilancio dell'Istituto.

[28]
[ ARTICOLO 10 ] [29]
[ ARTICOLO 11 ] [30]
ARTICOLO 11

Contabilità

1. L'istituto disciplina con apposito regolamento da adottarsi in conformità alle norme regionali in materia, la propria contabilità e l'attività contrattuale.

2. Il bilancio di previsione e il rendiconto dell'Istituto sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 52 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e contemporaneamente al Consiglio regionale.

[31]
ARTICOLO 12

Entrate

1. Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote sociali annuali, dal contributo finanziario annuale della Regione, da eventuali rendite patrimoniali, da corrispettivi di prestazioni e da ogni altro provento derivante da contributi, lasciti o donazioni.

2. Le quote sociali sono fissate   [ ... ] [32]    nello statuto [33]  e differenziate in rapporto alle categorie dei soci.

ARTICOLO 13

Struttura

1. La struttura operativa dell'Istituto è costituita nelle forme e modalità previste dalla legge sull'ordinamento degli uffici regionali, per quanto attiene alla dipendenza funzionale del personale e alla determinazione della dotazione organica.

[ ARTICOLO 14 ] [34]
ARTICOLO 14

Concorso della Regione al finanziamento dell'Istituto

1. La Regione concorre al finanziamento dell'attività dell'Istituto con un contributo annuale a carico del bilancio del Consiglio regionale.

2. L'Istituto si avvale di personale, mezzi e strutture adeguate, messi a disposizione dal Consiglio regionale.

[35]
[ ARTICOLO 15 ] [36]
[ ARTICOLO 16 ] [37]
ARTICOLO 17

Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 29 aprile 1974, n. 31 , 10 aprile 1975, n. 21 e 12 agosto 1982, n. 41 .

2. Fino all'approvazione da parte del Consiglio regionale del nuovo statuto dell'Istituto, la legge regionale 10 aprile 1975, n. 21 , conserva efficacia limitatamente alle norme compatibili con quelle della presente legge.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 14 febbraio 1995

Carnieri

Note sulla vigenza

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[7] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[17] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[19] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[20] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[23] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 15.

[24] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[29] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 5 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 5 maggio 2021, n. 8.

[34] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[35] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 6 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[36] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 7 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

[37] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 8 legge Regione Umbria 27 dicembre 2001, n. 36.

Note della redazione

(1) - 

Per le norme di prima applicazione vedi artt. 10 e11 della lr. 5 maggio 2021n. 8

(2) - 

Vedi art. 6, comma 1, L.R. 20 marzo 2020, n. 1