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Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 40


LEGGE REGIONALE n.40 del 23 Dicembre 1994

Date di vigenza

29/12/1994 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Dicembre 1994 ,n. 40
Artt. 27 e 53, quinto comma, della LR di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 , come modificata con LR 19 luglio 1979, n. 35 . Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1993.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 2 al n. 58 del 28/12/1994

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Saldo finanziario

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è accertato in lire 174.811.134.253 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1993. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

ARTICOLO 2

Autorizzazione alla stipulazione di mutui

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'artt. 11 della legge regionale 21 luglio 1993, n. 5 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 174.811.134.253 per una durata massima di anni 15 a decorrere dal 1994 e con onere massimo di ammortamento di lire 2.000.000.000 per l'anno 1994 e di lire 25.000.000.000 dal 1995 in poi.

2. Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1994/ 1996, del bilancio 1994 e successivi.

3. Per gli effettivi di cui all' art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

Fondi da reiscrivere

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1994 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1993, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 439.962.929.065( Tab. C).

ARTICOLO 4

Fondi perenti

1. Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1993 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1994 e di cui al precedente art. 3 .

ARTICOLO 5

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994/ 1996 sono apportate le variazioni indicate alle Tabb. B) in corrispondenza di ciascun capitolo.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 dicembre 1994

Carnieri


ALLEGATI:
Allegati omissis