ARTICOLO 1
Saldo finanziario
1.
Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è accertato in lire 174.811.134.253 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1993. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
ARTICOLO 2
Autorizzazione alla stipulazione di mutui
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'artt. 11 della
legge regionale 21 luglio 1993, n. 5
- la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 174.811.134.253 per una durata massima di anni 15 a decorrere dal 1994 e con onere massimo di ammortamento di lire 2.000.000.000 per l'anno 1994 e di lire 25.000.000.000 dal 1995 in poi.
2.
Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1994/ 1996, del bilancio 1994 e successivi.
3.
Per gli effettivi di cui all'
art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Fondi da reiscrivere
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1994 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1993, a norma dell'art. 53, quinto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 439.962.929.065( Tab. C).
ARTICOLO 4
Fondi perenti
1.
Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1993 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1994 e di cui al precedente
art. 3
.
ARTICOLO 5
Variazioni di bilancio
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994 e al bilancio pluriennale 1994/ 1996 sono apportate le variazioni indicate alle Tabb. B) in corrispondenza di ciascun capitolo.