ARTICOLO 1
Variazione al bilancio 1994
1.
Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1994 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle n. 1) e n. 2) allegate alla presente legge.
2.
Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1994/ 1996 approvato con l'
art. 21 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 18
.
3.
Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l'esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi scritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta tabella n. 2.
ARTICOLO 2
Proroga decorrenza ammortamento mutui art. 3 - LR 4 settembre 1981, n. 68
1.
La decorrenza dell'ammortamento dei mutui di cui all'
articolo 3, della legge regionale 4 settembre 1981, n. 68
, è ulteriormente prorogata all'1 gennaio 1996 fermo restando quant'altro con essa stabilito.
ARTICOLO 3
Deroga all'art. 21, LR 10 aprile 1986, n. 14
1.
In deroga al disposto di cui all'
art. 21 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14
, l'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (ERSU) è autorizzato a trattenere e destinare, per le esigenze del proprio bilancio dell'esercizio 1994, laquota di lire 653.345.725 dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1993.