ARTICOLO 1
Piani finanziari
1.
Sono approvati i piani finanziari dei programmi Obiettivo 2 (Allegato 1) e Obiettivo 5b (Allegato 2) per effetto ed in attuazione delle seguenti decisioni:
a)
decisione della Commissione C (94) 3413 del 16 dicembre 1994 recante approvazione del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria interessata dall'obiettivo n. 2 in Italia;
b)
decisione della Commissione C (49) 3485 del 21 dicembre 1994 recante approvazione del Documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella regione Umbria a titolo dell'Obiettivo 5b).
ARTICOLO 2
Iscrizione nel bilancio regionale
1.
Con legge di bilancio o con variazione dello stesso le somme indicate nei piani finanziari relative alle misure o azioni di competenza regionale di cui al precedente
art. 1
sono annualmente iscritte nel bilancio regionale di previsione come segue:
a)
in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata i contributi dello Stato nonchè quelli comunitari in relazione alle specifiche linee di finanziamento, derivanti dalle decisioni di cui all'
art. 1
;
b)
nello stato di previsione della spesa, gli stanziamenti per l'attuazione delle singole misure o azioni distintamente per le quote a fronte di contributi comunitari, statali e per quelle a fronte delle altre fonti di finanziamento regionali.
2.
Gli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di cui al precedente
comma 1
saranno assunti, ed in pagamenti disposti, pro - quota sui capitoli predetti tenendo conto delle percentuali di contribuzione comunitaria, statale e regionale.
3.
Le somme indicate negli stessi piani finanziari di cui all'
art. 1
sono altresì rappresentate nel bilancio pluriennale anche ai fini della copertura finanziaria delle quote a carico della Regione.
4.
Gli gli anni successivi al 1995 le somme indicate nei piani finanziati di cui all'
art. 1
sono rideterminate in sede di bilancio annuale, o con variazione dello stesso, sulla base del cambio lire/ ECU vigente nel mese di gennaio di ogni anno.
ARTICOLO 3
Finanziamento prima annualità
1.
Per l'iscrizione delle somme relative al 1994, previste nei piani finanziari approvati con l'
art. 1
della presente legge, al bilancio preventivo regionale dell'esercizio in corso sono apportate le variazioni di cui all'allegato 3), tabelle A) e B).
2.
La disponibilità di L. 5.146.000.000 esistente sul fondo globale del bilancio regionale dell'esercizio 1994 (cap. 9710), utilizzata per il parziale finanziamento della presente legge, è iscritta nel bilancio dell'esercizio 1995 a norma dell'art. 26, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.