Legge regionale 13 aprile 1995, n. 31
LEGGE REGIONALE n.31 del 13 aprile 1995
Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
13 aprile 1995
,n.
31
Istituzione della Rete telematica regionale sugli appalti (ReTRA)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
22 ed.str. del
21/04/1995
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Finalità
1.
Al fine di garantire ampia pubblicità e diffusione alle informazioni concernenti gli appalti di opere pubbliche e le relative fasi procedimentali, nonchè per le finalità di cui all'
art. 13 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27
, è istituita la rete telematica regionale sugli appalti (ReTRA).
2.
La ReTRA di cui al
comma 1
costituisce altresì il supporto per le attività dell'Osservatorio regionale sulle opere pubbliche di cui all'
art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19
e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 2
Collegamenti con la ReTRA
1.
Il collegamento con la ReTRA da parte di Province, Comuni, Comunità montane, Unità sanitarie locali, Istituti di edilizia residenziale pubblica (IERP) dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (ERSU), nonchè di tutti gli altri enti pubblici regionali, è condizione indispensabile per l'accesso ad ogni provvidenza regionale in materia di opere pubbliche.
2.
Il collegamento con la ReTRA a cura dei soggetti di cui al
comma 1
, nonchè degli altri che vi abbiano interesse, avviene con le forme e procedure definite dalla Giunta regionale con apposito disciplinare.
ARTICOLO 5
Norma transitoria
1.
Il disciplinare di cui all'
art. 2, comma 2
, è deliberato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2.
In sede di prima applicazione della presente legge, ai soggetti di cui all'
art. 2, comma 1
, è assegnato il termine di 60 giorni dall'esecutività del disciplinare di cui al
comma 1
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 13 aprile 1995
Carnieri