ARTICOLO 2
1.
I primi tre commi dell'
art. 31 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11
, recante la regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e dell'attività contrattuale, sono così sostituiti:
"
I contratti di importo pari o superiore a lire 100.000.000 devono essere preceduti da licitazione privata.
Quelli di importo inferiore a lire 100.000.000 sono preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee, e comunque nella forma dell'offerta in busta chiusa.
I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 20.000.000 possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta
".
2.
Dopo l'ultimo comma dell'
art. 31 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11
, è aggiunto il seguente:
"
Gli importi limite di cui ai commi 1 e 3 sono annualmente adeguati dalla Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi nel mese di gennaio di ciascun anno, tenuto conto della variazione di percentuale verificatasi tra gli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di settembre degli ultimi due anni
".