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Legge regionale 10 aprile 1995, n. 25


LEGGE REGIONALE n.n. 25 del 10 aprile 1995,

Date di vigenza

20/04/1995 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 25
Interventi regionali per la razionalizzazione del trasporto merci in Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21 del 19/04/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

1. In attuazione dell' art. 21 del proprio Statuto , la Regione dell'Umbria persegue, nel settore del trasporto delle merci, l'obiettivo di eliminare le cause di scarsa produttività e di altri costi, diretti ed indiretti, presenti nell'offerta regionale, attraverso un riassetto organizzativo del comparto che soddisfi le esigenze di efficienza ed economia richieste dal sistema economico ed imprenditoriale regionale.

ARTICOLO 2

Natura degli interventi

1. Per le finalità di cui all' art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi programmatici del " Piano regionale integrato dei trasporti", ed in attuazione dei conseguenti studi e progetti, nonchè in applicazione della Convenzione tra Regione dell'Umbria, Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato, approvata con decreto del Ministro dei trasporti n. 108/ T del 3 agosto 1990, la Regione favorisce:

a) la realizzazione di centri merci sul territorio regionale, che abbiano funzione aggregatrice del sistema delle merci, che costituiscano supporto logistico alle aziende del settore e che offrano l'opportunità per avviare e sviluppare l'intermodalità ;

b) la realizzazione di aree attrezzate dotate di servizi all'autotrasporto, finalizzate ad ottimizzare la distribuzione delle merci;

c) il superamento della polverizzazione del sistema degli operatori del settore dell?autotrasporto.

ARTICOLO 3

Costituzione di società

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla lettere a) e b) dell' art. 2, comma 1 , la Regione promuove anche la costituzione di apposite società tramite la Finanziaria regionale Sviluppumbria e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. La Finanziaria regionale Sviluppumbria, al fine di favorire la partecipazione di altri soggetti alle costituende società di cui la comma 1 , può provvedere alla cessione di parte delle proprie quote di partecipazione.

ARTICOLO 4

Promozione dell'associazionismo

1. La Giunta regionale promuove iniziative e definisce forme e modalità per il conseguimento della finalità di cui all' art. 2, comma 1, lettera c) .

ARTICOLO 5

Opere pubbliche di interesse regionale

1. Gli interventi di cui all' art. 2, comma 1, lettera a) e b) costituiscono opere pubbliche di interesse regionale.

2. L'approvazione dei progetti per gli interventi di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste ed a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

ARTICOLO 6

Norma finanziaria

1. Al finanziamento per la costituzione di apposite società di cui all' art. 3 si provvede con quota dello stanziamento previsto all'esistente cap. 9500/ V 3100 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994 che con la presente legge viene integrato, sia nella competenza che nella cassa, di lire 200.000.000.

2. All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con pari disponibilità che sarà appositamente prevista nel fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1995.

3. Per far fronte, inoltre, agli interventi di cui all' art. 2 della presente legge sono istituiti, per memoria, nel bilancio 1995 i seguenti capitoli di spesa:

  • Cap. 3040 " Concorso della Regione alle spese di realizzazione di centri merci ed aree attrezzate e per promuovere l'associazionismo nel settore dell'autotrasporto merci"; 
  • Cap. 7430 " Concorso della Regione alle spese di realizzazione di centri merci e di aree attrezzate dotate di servizi all'autotrasporto merci sul territorio regionale".  
  •  

4. La Giunta regionale - a norma dell' art. 28, comma 2, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni.

5. Per gli anni 1996 e successivi l'entità della spesa per gli interventi previsti dalla presente legge sarà determinata annualmente con legge di bilancio a norma dell' art. 5 della citata legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 10 aprile 1995

Carnieri