Legge regionale 27 novembre 2003, n. 21


LEGGE REGIONALE n.21 del 27 Novembre 2003

Date di vigenza

29/11/2003 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 27 Novembre 2003 , n. 21
Art. 45 e art. 82 - comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2002 - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 e legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. al n. 50 del 28/11/2003

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Saldo finanziario.

1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 37, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, è accertato in euro 33.372.308,32. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

ARTICOLO 2

Copertura finanziaria.

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all' articolo 1 , determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' articolo 10, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 , la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 33.372.308,32, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2003 e con onere massimo di ammortamento di euro 250.000,00 per l'anno 2003 e di euro 2.800.000,00 dal 2004 in poi.

2. All'onere conseguente dal comma 1 , si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2003 e successivi, del bilancio pluriennale 2003/2005.

3. Per gli effetti di cui all' articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

Fondi da reiscrivere.

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2003, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2002, a norma dell' articolo 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 775.407.569,68 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 4

Fondi perenti.

1. Per gli effetti di cui all' articolo 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2002 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2003 e di cui all' articolo 3 .

ARTICOLO 5

Modificazioni alle tabelle allegate alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 e alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 .

1. Alla tabella C) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 , sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella F). La tabella E), allegata alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 , di bilancio è sostituita dalla allegata tabella G ).

ARTICOLO 6

Variazioni al bilancio.

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e al bilancio pluriennale 2003/2005 sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell' articolo 3 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 27 novembre 2003

Lorenzetti


ALLEGATI:
-

Tabelle A-G2 Omissis