ARTICOLO 2
Copertura finanziaria.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'
articolo 1
, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'
articolo 10, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7
, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 33.372.308,32, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2003 e con onere massimo di ammortamento di euro 250.000,00 per l'anno 2003 e di euro 2.800.000,00 dal 2004 in poi.
2.
All'onere conseguente dal
comma 1
, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2003 e successivi, del bilancio pluriennale 2003/2005.
3.
Per gli effetti di cui all'
articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo o prestito di cui al
comma 1
è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 3
Fondi da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2003, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2002, a norma dell'
articolo 82, comma 6, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 775.407.569,68 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 4
Fondi perenti.
1.
Per gli effetti di cui all'
articolo 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2002 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2003 e di cui all'
articolo 3
.
ARTICOLO 6
Variazioni al bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e al bilancio pluriennale 2003/2005 sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegate alla presente legge. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'
articolo 3
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.