ARTICOLO 1
1.
Ai sensi dell'
articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2004, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2003, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2003.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2004 le autorizzazioni di cui al
comma 1
sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2004, ai sensi del
comma 6, dell'articolo 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al
comma 1
.