Art. 1
Oggetto.
1.
La presente legge disciplina le caratteristiche dello Stemma, del Gonfalone, della Bandiera e del Sigillo regionale.
Art. 2
Stemma.
1.
Lo Stemma della Regione è costituito da elementi geometrici raffiguranti in sintesi grafica i tre ceri di Gubbio, di colore rosso, delimitati da strisce bianche, in campo argento di forma rettangolare, come rappresentato nel bozzetto allegato, che forma parte integrante della presente legge.
Art. 3
Gonfalone.
1.
Il Gonfalone della Regione è di colore verde con la scritta " Regione Umbria" in rosso e riproduce, al centro, lo Stemma di cui all'
articolo 2
. Il Gonfalone si completa con il nastro tricolore verde, bianco e rosso, annodato al di sotto del puntale.
2.
Il Gonfalone viene esposto il 15 maggio di ogni anno presso la sede del Consiglio regionale.
3.
La disciplina relativa all'uso del Gonfalone e alla riproduzione è stabilita da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.
Art. 4
Bandiera regionale.
1.
La Bandiera della Regione è formata da un drappo di forma rettangolare, del colore del Gonfalone, con al centro lo Stemma di cui all'
articolo 2
, di dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della Bandiera stessa, con la scritta " Regione Umbria" in rosso nel quinto inferiore.
2.
Le dimensioni ordinarie della Bandiera sono di cm. 300x200 e, comunque, in rapporto dimensionale base:altezza di 1,5:1.
3.
La Bandiera è esposta :
a)
all'esterno della sede del Consiglio regionale, della Giunta regionale e delle sedi degli uffici regionali;
b)
all'esterno delle sedi dei Consigli provinciali e comunali della Regione in occasione delle riunioni consiliari;
c)
all'esterno degli edifici scolastici.
4.
L'esposizione della Bandiera regionale all'esterno degli edifici pubblici della Regione ha luogo nei giorni stabiliti dal
D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121
, in occasione di solennità regionali e locali e in caso di avvenimenti che rivestono particolare importanza, previa disposizione del Presidente della Giunta regionale.
5.
La Bandiera regionale affianca quella della Repubblica italiana e dell'Unione europea.
Art. 5
Sigillo.
1.
Il Sigillo della Regione così come rappresentato nel bozzetto allegato sub B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente legge, è di forma circolare, riporta al centro i tre ceri di Gubbio ed incorona la scritta (Regione Umbria).
Art. 6
Uso dei segni distintivi della Regione.
1.
L'uso dei segni distintivi della Regione è riservato esclusivamente agli organi regionali.
2.
Lo Stemma è rappresentato sul frontespizio del Bollettino Ufficiale, su ogni atto ufficiale, sulla carta destinata alla corrispondenza esterna degli organi regionali, nonché su ogni atto di comunicazione istituzionale.
3.
Il Sigillo è apposto in calce ad ogni atto ufficiale degli organi regionali.
Art. 7
Manuale d'uso.
1.
La Giunta regionale adotta un manuale d'uso, con particolare riferimento all'utilizzo dei segni distintivi.
2.
Il manuale d'uso di cui al
comma 1
è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.