Legge regionale 18 maggio 2004, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 18 Maggio 2004

Date di vigenza

16/06/2004 entrata in vigore mostra documento vigente dal 16/06/2004
15/02/2007 modifica mostra documento vigente dal 15/02/2007

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 Maggio 2004 , n. 6
Promozione di attività di informazione e partecipazione fra le scuole e le istituzioni regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 01/06/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni regionali da parte delle giovani generazioni, la loro partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole, promuove incontri e visite di studenti e di docenti delle scuole umbre al Consiglio regionale.

2. Le scuole che intendono partecipare alle attività promosse dal Consiglio regionale presentano apposita richiesta al Presidente del Consiglio entro il   [ ... ] [1]   30 settembre[2]  di ogni anno, indicando l'importo delle spese da sostenere.

[ 3. ] [3]

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale sulla base di criteri e modalità previamente determinati con propria deliberazione. [4]

3-bis. Il Consiglio regionale, per agevolare l'accesso di studenti e di docenti delle scuole umbre alla propria sede, stipula convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale. [5]

4. La Giunta regionale provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all'erogazione di contributi ai singoli istituti scolastici in base al piano di riparto previsto nel programma per la realizzazione delle visite di cui al comma 3 .

Art. 2

Norma finanziaria.

1. Per l'anno 2004, al finanziamento di cui all' articolo 1, comma 4 , si fa fronte con le risorse disponibili previste per la legge regionale 12 agosto 1982, n. 40 , nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata " Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria" (cap. 925/6070).

2. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 3

Abrogazioni.

1. La legge regionale 12 agosto 1982, n. 40 e la legge regionale 27 dicembre 1982, n. 60 , sono abrogate .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 maggio 2004

Lorenzetti