Art. 1
Finalità.
1.
La Regione, al fine di favorire la conoscenza delle istituzioni regionali da parte delle giovani generazioni, la loro partecipazione alla vita democratica e la loro educazione ad una cittadinanza consapevole, promuove incontri e visite di studenti e di docenti delle scuole umbre al Consiglio regionale.
2.
Le scuole che intendono partecipare alle attività promosse dal Consiglio regionale presentano apposita richiesta al Presidente del Consiglio entro il
[ ... ]
[1]
30 settembre[2]
di ogni anno, indicando l'importo delle spese da sostenere.
[ 3. ]
[3]
3.
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone il programma degli accessi alla sede del Consiglio regionale sulla base di criteri e modalità previamente determinati con propria deliberazione.
[4]
3-bis.
Il Consiglio regionale, per agevolare l'accesso di studenti e di docenti delle scuole umbre alla propria sede, stipula convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale.
[5]
4.
La Giunta regionale provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, all'erogazione di contributi ai singoli istituti scolastici in base al piano di riparto previsto nel programma per la realizzazione delle visite di cui al
comma 3
.
Art. 2
Norma finanziaria.
1.
Per l'anno 2004, al finanziamento di cui all'
articolo 1, comma 4
, si fa fronte con le risorse disponibili previste per la
legge regionale 12 agosto 1982, n. 40
, nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata " Interventi per il diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione prescolastica, primaria e secondaria" (cap. 925/6070).
2.
Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
3.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.