ARTICOLO 1
1.
L'
articolo 28 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25
, è sostituito dal seguente:
"
1. Presso la Regione è costituito un fondo di lire 1.500.000.000 assegnato ai Comuni di Sellano e Preci per la ricostruzione e l'ampliamento delle centraline idroelettriche site nel loro territorio nella misura di lire 750.000.000 a favore di ciascun Comune.
2. L'erogazione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei piani finanziari dei Comuni, che devono costituire parte essenziale della richiesta di finanziamento.
3. E'ricompreso nella quota di lire 750.000.000 assentito sub 1 al Comune di Sellano il contributo di lire 621.174.612 già erogato al medesimo Comune in applicazione della citata
legge regionale 18 agosto 1989, n. 25
.
4. Al finanziamento della quota residua di lire 878.825.388, corrispondente agli interventi ancora da eseguire a norma del precedente comma 1, si provvederà con pari disponibilità dello stanziamento assegnato alla Regione Umbria a valere sui fondi recati dall'
art. 17 comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67
e che verrà reiscritta - a norma degli artt. 27 e 53 della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con legge di assestamento al bilancio 1995, al corrispondente cap. 8916 della spesa
".