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Legge regionale 15 novembre 1995, n. 42


LEGGE REGIONALE n.42 del 15 novembre 1995

Date di vigenza

07/12/1995 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 15 novembre 1995 ,n. 42
Ulteriore modificazione della LR 18 agosto 1989, n. 25 - Disposizioni relative al rifinanziamento delle attività di ripristino e di ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979, nonchè per il proseguimento dell'azione integrata di cui all' art. 3 della LR 30 aprile 1985, n. 40 .
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57 del 22/11/1995

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' articolo 28 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Presso la Regione è costituito un fondo di lire 1.500.000.000 assegnato ai Comuni di Sellano e Preci per la ricostruzione e l'ampliamento delle centraline idroelettriche site nel loro territorio nella misura di lire 750.000.000 a favore di ciascun Comune.
 
2. L'erogazione dei contributi è disposta con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei piani finanziari dei Comuni, che devono costituire parte essenziale della richiesta di finanziamento.
 
3. E'ricompreso nella quota di lire 750.000.000 assentito sub 1 al Comune di Sellano il contributo di lire 621.174.612 già erogato al medesimo Comune in applicazione della citata legge regionale 18 agosto 1989, n. 25 .
 
4. Al finanziamento della quota residua di lire 878.825.388, corrispondente agli interventi ancora da eseguire a norma del precedente comma 1, si provvederà con pari disponibilità dello stanziamento assegnato alla Regione Umbria a valere sui fondi recati dall' art. 17 comma 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e che verrà reiscritta - a norma degli artt. 27 e 53 della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, con legge di assestamento al bilancio 1995, al corrispondente cap. 8916 della spesa
".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 15 novembre 1995

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