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Legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 18 gennaio 1996

Date di vigenza

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996 ,n. 2
Rendiconto generale dell' amministrazione della Regione dell' Umbria per l' esercizio finanziario 1993.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 24/01/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' approvato il rendiconto generale dell' amministrazione regionale per l' esercizio finanziario 1993, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DEL CONTO FINANZIARIO 1993

ARTICOLO 2

1. Le entrate di competenza (tributarie, dal gettito o quote di tributi erariali, ripartizione del fondo comune, da contributi ed assegnazioni dello Stato, da rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, rimborso di crediti, per assunzioni di mutui e prestiti, per contabilità speciali), accertate nell' esercizio finanziario 1993, ammontano a complessive L 4.174.367.129.363 di cui riscosse L 3.331.378.271.958 e rimaste da riscuotere L 842.988.857.405.

ARTICOLO 3

1. Le spese di competenza (correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti, per contabilità speciali) impegnate nell' esercizio finanziario 1993 ammontano a complessive L 4.339.002.097.500, di cui pagate L 3.461.680.975.381 e rimaste da pagare L 877.321.122.119.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO 1993

ARTICOLO 4

1. I residui attivi e passivi formatisi nell' esercizio di competenza sono stati accertati nei seguenti importi complessivi:

a) somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio sulle entrate di competenza accertate L 842.988.957.405;

b) somme rimaste da pagare alla chiusura dell' esercizio sulle spese di competenza impegnate L 800.507.450.613;

c) somme relative a spese in conto capitale non impegnate entro il 31 dicembre 1993, da conservare nel conto dei residui passivi di stanziamento L 76.813.671.506.

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DEGLI ESERCIZI 1992 E PRECEDENTI ACCERTATI ALLA CHIUSURA DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

ARTICOLO 5

1. La gestione, durante l' anno 1993, dei residui attivi degli esercizi 1992 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali: consistenza al 1 gennaio 1993 L 948.899.403.307;
 
- accertamento nel 1993 di maggiori residui attivi L 66.001, per un importo complessivo di L 948.899.469.308, di cui:
 
- riscossi durante l' anno 1993 L 484.605.283.153;
 
- eliminati per insussistenza L 2.959.703.023;
 
- rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1993 L 461.334.483.132.

ARTICOLO 6

1. La gestione, durante l' anno 1993, dei residui passivi degli esercizi 1992 e precedenti, presenta i seguenti risultati finali:
 
consistenza al 1 gennaio 1993 L 649.667.020.738 di cui:
 
- pagati durante l' anno 1993 L 334.366.063.431;
 
- eliminati per insussistenza o prescrizione L 97.330.585.857;
 
- eliminati per perenzione L 29.495.297.740;
 
- rimasti da pagare al 31 dicembre 1993 L 188.475.073.710.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 7

1. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993 è stato determinato nell' importo di L 174.811.134.253, come evidenziato dai seguenti dati:

a) fondo di cassa alla chiusura dell' esercizio L 29.476.650.104;

b) residui attivi:
 
- della competenza dell' esercizio 1993 L 842.988.857.405;
 
- degli esercizi 1992 e precedenti L 461.334.483.132;
 
- per un totale di L 1.304.323.340.537;

c) residui passivi
 
- della competenza dell' esercizio 1993 L 877.321.122.119;
 
- degli esercizi 1992 e precedenti L 188.475.073.710;
 
- per un totale di L 1.065.796.195.829;

d) saldo attivo alla chiusura dell' esercizio finanziario 1993 L 268.003.794.812 - (determinato come somma algebrica dei punti a), b) e c);

e) somme da reiscrivere alla competenza dell' esercizio 1994 a norma dell' art. 53 della Lr 3 maggio 1978, n. 23, modificata con lr 19 luglio 1979, n. 35, in dipendenza di economie di spese correlate ad entrate a destinazione vincolata L 439.962.929.065;

f) quote di fondi globali dell' anno 1993 da utilizzare nell' esercizio 1994 ai sensi dell' art. 26 della lr 3 maggio 1978, n. 23 L 2.852.000.000;

g) disavanzo finanziario alla chiusura dell' esercizio 1993 L 174.811.134.253 - (determinato come somma algebrica dei punti d), e), f).

CONTI DI TESORERIA

ARTICOLO 8

1. Il conto reso dal Tesoriere per l' esercizio finanziario 1993, approvato dalla Giunta regionale con atto 28 luglio 1994, n. 6241, esecutivo a termini di legge, presenta i seguenti dati finali:
 
Fondo di cassa al 1 gennaio 1993 L 9.540.133.805;
 
Riscossioni:
 
- in conto competenza L 3.331.378.271.958;
 
- in conto residui attivi L 484.605.283.153;
 
- per un totale di L 3.815.983.555.111;
 
Pagamenti:
 
- in conto competenza L 3.461.680.975.381;
 
- in conto residui passivi L 334.366.063.431;
 
- per un totale di L 3.796.047.038.812;
 
Fondi di cassa al 31 dicembre 1993 L 29.476.650.104.

CONTO CONSUNTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE

ARTICOLO 9

1. Il conto consuntivo dell' esercizio finanziario 1993 del Consiglio regionale, approvato dall' Ufficio di presidenza con deliberazione n. 232 del 13 luglio 1994, espone i seguenti dati riassuntivi finali:
 
- Fondo di cassa consolidato esercizio finanziario 1993 L 114.660.607 ( )
 
Riscossioni:
 
- in conto residui attivi anno 1992 e precedenti L 3.100.530.071;
 
- in conto competenza L 11.930.593.914;
 
- per un totale di L 15.031.123.985 ( )
 
Pagamenti:
 
- in conto residui passivi anno 1992 e precedenti L 908.954.050.
 
- in conto competenza L 9.495.079.420;
 
- per un totale di L 10.404.033.470 (-)
 
Fondo di cassa al 31 dicembre 1993 L 4.741.751.122 ( )
 
Residui attivi:
 
- degli esercizi 1992 e precedenti L 0
 
- della competenza L 259.532.108;
 
- per un totale di L 259.532.108 ( )
 
Residui passivi:
 
- degli esercizi 1992 e precedenti 1.832.208.995
 
- della competenza L 2.662.942.841
 
- per un totale di L 3.495.151.836 (-)
 
Avanzo di amministrazione esercizio 1993 L 1.506.131.394 ( ).

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 10

1. E' approvato il conto generale del patrimonio per l' esercizio finanziario 1993, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:
 
PARTE I - ATTIVITA'
 
Attività finanziarie L 1.333.799.990.641
 
Attività disponibili L 9.841.403.000
 
Attività non disponibili L 222.394.011.310
 
Totale attività L 1.566.035.404.951
 
PARTE II - PASSIVITA'
 
Passività finanziarie L 1.065.796.195.829
 
Passività consolidate L 69.513.054.874
 
Passività diverse L 11.382.318.084
 
Totale passività L 1.146.691.568.787
 
Eccedenza delle attività al 31 dicembre 1993 L 419.343.836.164
 
Totale a pareggio: L 1.566.035.404.951

CONTI CONSUNTIVI DI ENTI DIPENDENTI DALLA REGIONE

ARTICOLO 11

1. Sono approvati i conti consuntivi dell' anno 1993, dei sottoelencati enti dipendenti dalla Regione, che presentano i dati riassuntivi esposti nelle appendici allegate.

1) Centro per le pari opportunità tra donna e uomo istituito con legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 , modificata ed integrata con legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 - esercizio finanziario 1993 (Appendice n. 1) ;

2) Istituto per la storia dell' Umbria contemporanea, istituito con legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 2) ;

3) Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES), istituito con legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 3)

4) Centro studi giuridici e politici, istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 (Appendice n. 4) ;

5) Istituto edilizia residenziale pubblica - Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5) .

6) Istituto edilizia residenziale pubblica - Perugia, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 6) .


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 gennaio 1996

Bracalente


ALLEGATI:
Allegati

Omissis