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Legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1


LEGGE REGIONALE n.1 del 18 gennaio 1996

Date di vigenza

25/01/1996 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996 ,n. 1
Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall' anno 1996.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 4 del 24/01/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Aumento degli importi

1. Con effetto dal 1o gennaio 1996 gli importi delle tasse sulle concessioni regionali delle soprattasse e dei contributi elencati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni sono aumentati del 20 per cento.

2. Sono esclusi dall' aumento previsto al comma 1 gli importi delle tasse di cui ai numeri d' ordine 17 e 18 della tariffa di cui al precedente comma 1 .

3. La tassa sulle concessioni regionali per la costituzione di aziende agroturistico - venatorie e per i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - istituita dall' art. 23, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - è dovuta nella misura fissata rispettivamente ai numeri d' ordine 16.1 e 16.2 della tariffa di cui al precedente comma 1 .

4. Gli importi derivanti dall' aumento suddetto sono arrotondati alle mille lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse, soprattasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l' arrotondamento va operato sul totale della tasse, soprattassa o del contributo.

ARTICOLO 2

Tassa di abilitazione all' esercizio professionale

1. Con effetto dal 1o gennaio 1996 l' ammontare della tassa prevista dal comma 1 dell' art. 190 del testo unico approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592 e di cui all' art. 1 della legge regionale 1 marzo 1984, n. 11 , è fissato in L. 100.000.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 18 gennaio 1996

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