ARTICOLO 1
Aumento degli importi
1.
Con effetto dal 1o gennaio 1996 gli importi delle tasse sulle concessioni regionali delle soprattasse e dei contributi elencati nella tariffa approvata con
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230
e successive modifiche ed integrazioni sono aumentati del 20 per cento.
2.
Sono esclusi dall' aumento previsto al
comma 1
gli importi delle tasse di cui ai numeri d' ordine 17 e 18 della tariffa di cui al precedente
comma 1
.
3.
La tassa sulle concessioni regionali per la costituzione di aziende agroturistico - venatorie e per i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - istituita dall'
art. 23, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
- è dovuta nella misura fissata rispettivamente ai numeri d' ordine 16.1 e 16.2 della tariffa di cui al precedente
comma 1
.
4.
Gli importi derivanti dall' aumento suddetto sono arrotondati alle mille lire superiori ad eccezione di quelli relativi a tasse, soprattasse e contributi da determinarsi in relazione a quantità variabili, per i quali l' arrotondamento va operato sul totale della tasse, soprattassa o del contributo.