Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3


LEGGE REGIONALE n., n. 3 del 23 gennaio 1996

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1996 , n. 3
Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 31/01/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

[ ARTICOLO 1 ] [8]
[ ARTICOLO 2 ] [9]
ARTICOLO 3 (1)

Personale

1. I Gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico - amministrativo con la seguente dotazione organica:

a) due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;

b) tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;

c) cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;

d) se unità per i gruppi di nove consiglieri o più .

1-bis. Ciascuna unità di personale della dotazione organica di cui al comma 1 , può essere ricoperta anche con due contratti a tempo parziale al cinquanta per cento dell’orario di lavoro. Dall’applicazione del primo periodo non può derivare una spesa superiore a quella risultante dall’impiego di una unità a tempo pieno. [10]

[ 2. ] [11]

2. A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile appartenente alla categoria D. Il trattamento economico del responsabile è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale della più alta posizione economica della categoria D. [12]

2-bis. Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il personale dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a quelle indicate nel comma 2 , l'incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo consiliare interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell'anzianità di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e previdenza. [13]

ARTICOLO 4

Assegnazione del personale (2)

[ 1. ] [14]

2. Il personale può essere scelto tra il personale del ruolo   [ ... ] [15]   del Consiglio regionale[16]  , nonchè tra quello dipendente da enti regionali, enti locali, dallo Stato e da altri enti pubblici, in posizione di distacco o di comando, disposto dall' Amministrazione di appartenenza su richiesta dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

[ 3. ] [17]

[ 3. ] [18]

[ 3. ] [19]

3. Per i posti non coperti ai sensi del comma 2 , i gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti di spesa previsti dalla normativa statale e regionale in materia di finanziamento delle spese per il personale dei gruppi, a contratti di diritto privato a tempo determinato. [20]

[ 4. ] [21]

4. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 3 , in considerazione della loro natura fiduciaria, possono avere durata sino alla conclusione della legislatura regionale. Tali contratti cessano in ogni caso allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti. [22]

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai contratti stipulati con il personale delle strutture di cui all’ articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale). [23]

[ 5. ] [24]

[ 5. ] [25]

[ 5. ] [26]

[ ARTICOLO 5 ] [27]
[ ARTICOLO 6 ] [32]
[ ARTICOLO 7 ] [33]
[ ARTICOLO 8 ] [36]
ARTICOLO 9

Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10

Copertura finanziaria

1. Gli oneri previsti nella presente legge gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti recati dal bilancio di previsione dell' esercizio in corso al capitolo 5 del bilancio del Consiglio regionale.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 gennaio 1996

Bracalente


ALLEGATI:
Tabella A

NOTA DI RIEPILOGO (Anno:_______)
 

 
ENTRATE
 
Contributi per il funzionamento ___________________
 
Contributi per il personale___________________________
 
Totale entrate____________
 

 
USCITE

     
  Personale  consulenze  Studi
 
e
 
convegni  
Libri
 
giornali
 
riviste  
Stampa
 
manifesti
 
pubblicitari  
Postali
 
telef.
 
cancell.  
Trasferte
 
e
 
missioni  

 
Totali
 
 
             

Firmato:
 
(Il,Presidente del Gruppo consiliare)
 
(Il Responsabile della Segreteria)

Note sulla vigenza

[8] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

[9] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

[10] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 27 settembre 2013, n. 20.

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[13] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[14] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[23] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 3 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16.

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 9 luglio 2010, n. 16. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25. - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 25 febbraio 2019, n. 1.

[27] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 6 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25.

[29] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 6 legge Regione Umbria 10 dicembre 2010, n. 25.

[30] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 4 legge Regione Umbria 20 marzo 2001, n. 7.

[32] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

[33] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

[34] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[35] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 19 dicembre 2012, n. 24.

[36] - Abrogazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 23 dicembre 2013, n. 33.

Note della redazione

(1) - 

Per l'applicazione del presente articolo vedi il combinato disposto degli artt. 18, comma 1 e 20, comma 3 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 28.

(2) - 

Per l'applicazione del presente articolo vedi il combinato disposto degli artt. 18, comma1 e 20, comma 3 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 28.