Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
25 marzo 1996
,n.
7
(1)
Ulteriore proroga di alcuni termini di cui alle leggi regionali 20 agosto 1987, n. 41 e 23 marzo 1995, n. 13, sulle attività di ripristino e ricostruzione delle opere e dei beni colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 e successivi.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
16 del
03/04/1996
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 2
1.
Il
comma 1 dell' art. 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 41
, come modificato dall'
art. 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13
, è sostituito dal seguente:
"
1. Il termine di cui al
primo comma dell' articolo 30 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
, già riaperto con il
comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 20
e differito, da ultimo, al 30 giugno 1995 con l'
articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13
, è prorogato al 30 giugno 1996
".
ARTICOLO 3
1.
L'
articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13
, è sostituito dal seguente:
"
1. Le provvidenze di cui alle Ordinanze del Ministro della protezione civile n. 240 dell' 8 giugno 1984, n. 497 del 20 febbraio 1985 e n. 1188 del 2 ottobre 1987 sono concedibili fino al 31 dicembre 1996
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 25 marzo 1996
Il Vice presidente Goracci
Note della redazione
(1) -
La presente legge era stata abrogata, in un primo momento, dall'art. 6, comma 1, lettera r), L.R. 15 novembre 1999, n. 30. Successivamente la suddetta lettera r) è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 gennaio 2000, n. 1, con la conseguenza che è ripristinata la vigenza della presente legge, come disposto dal comma 2 dello stesso art. 7.