ARTICOLO 1
1.
L'
art. 2 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 26
, concernente la concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio, è sostituito dal seguente:
"
1. Ai dipendenti cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1994 o che cesseranno per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età , ovvero per raggiunti limiti di servizio, per dimissioni volontarie, purchè abbiano maturato un servizio utile complessivo non inferiore a venti anni, è attribuita una medaglia di bronzo.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è attribuito, senza vincoli di limiti minimi di servizio, al personale cessato o che cesserà per motivi di salute o per morte.
3. La medaglia ricordo verrà altresì consegnata, dietro presentazione di formale richiesta all' Amministrazione regionale da parte degli aventi titolo o dei loro eredi, ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1990.
4. La medaglia, appositamente coniata, porterà sul davanti lo stemma della Regione e sul retro il nome e il cognome del dipendente con l' indicazione dell' anno della cessazione dal servizio
".
ARTICOLO 2
1.
L'
art. 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 26
, concernente la concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio, è sostituito dal seguente:
"
1. La medaglia ricordo non può essere attribuita al dipendente che, nell' arco dell' attività regionale, sia incorso in sanzioni disciplinari dalle quali sia conseguito un provvedimento di sospensione temporanea dallo stipendio senza successivo reintegro ovvero il licenziamento
".