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Legge regionale 25 marzo 1996, n. 6


LEGGE REGIONALE n.6 del 25 marzo 1996

Date di vigenza

18/04/1996 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 25 marzo 1996 ,n. 6
Modificazioni della L.R 2 settembre 1991, n. 26 - Concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 16 del 03/04/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L' art. 2 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 26 , concernente la concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio, è sostituito dal seguente:
 
" 1. Ai dipendenti cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1994 o che cesseranno per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età , ovvero per raggiunti limiti di servizio, per dimissioni volontarie, purchè abbiano maturato un servizio utile complessivo non inferiore a venti anni, è attribuita una medaglia di bronzo.
 
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è attribuito, senza vincoli di limiti minimi di servizio, al personale cessato o che cesserà per motivi di salute o per morte.
 
3. La medaglia ricordo verrà altresì consegnata, dietro presentazione di formale richiesta all' Amministrazione regionale da parte degli aventi titolo o dei loro eredi, ai dipendenti cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1990.
 
4. La medaglia, appositamente coniata, porterà sul davanti lo stemma della Regione e sul retro il nome e il cognome del dipendente con l' indicazione dell' anno della cessazione dal servizio
".

ARTICOLO 2

1. L' art. 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 26 , concernente la concessione di una medaglia ricordo al personale cessato dal servizio, è sostituito dal seguente:
 
" 1. La medaglia ricordo non può essere attribuita al dipendente che, nell' arco dell' attività regionale, sia incorso in sanzioni disciplinari dalle quali sia conseguito un provvedimento di sospensione temporanea dallo stipendio senza successivo reintegro ovvero il licenziamento ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 25 marzo 1996

Il Vice presidente Goracci