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Legge regionale 19 luglio 1996, n. 18


LEGGE REGIONALE n.18 del 19 luglio 1996

Date di vigenza

08/08/1996 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 19 luglio 1996 ,n. 18
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della LR 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 34 del 24/07/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 1, dell' art. 13, così come modificato dall' art. 1 della lr 30 marzo 1995, n. 18, le parole " deve essere compresa tra il 24 e il 25 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " deve risultare non inferiore al 20 e non superiore al 25 per cento ".

2. Al comma 2, dell' art. 13, le parole " centri pubblici di riproduzione di selvaggina " sono sostituite dalle seguenti: " centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica ".

ARTICOLO 2

1. All' art. 20 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
 
" 2 bis.
 
Le aziende faunistico - venatorie possono essere costituite, nei casi in cui dispongano comunque della superficie individuata al comma 2, anche quando il consenso dei proprietari e conduttori non sia inferiore al 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all' eventuale massimo 5 per cento residuo, con il divieto assoluto di caccia, operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola di cui alla legge regionale vigente; gli oneri derivanti sono a carico dell' azienda. Le Province stabiliscono, altresì , l' entità e le modalità di pagamento dell' indennità che il titolare della concessione deve corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi senza il loro consenso entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella misura di 4 volte il reddito dominicale. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del provvedimento stesso
".

ARTICOLO 3

1. Al comma 3 dell' art. 37 le parole " centri privati di produzione della selvaggina " sono sostituite dalle seguenti: " centri privati di riproduzione della fauna selvatica ".

ARTICOLO 4

1. La lettera mm) del comma 1 dell' art. 39 è sostituita dalla seguente: " mm) abbandonare bossoli durante l' esercizio dell' attività venatoria: sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 120.000 ".

2. Alla terzultima riga del punto I) del comma 2 dell' art. 39, le parole " dell' art. 29 " sono sostituite " dell' art. 20 ".

3. All' articolo 39 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
 
" 4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell' arma da caccia, purchè scarica, nei giorni in cui è consentita l' attività venatoria, nell'attraversamento delle zone ove è vietato l' esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili ".

ARTICOLO 5

1. Alla seconda riga, del comma 1, dell' art. 40, le parole " pari all' 85 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " pari al 90 per cento ".

2. Alla lettera b) del comma 1, dell' art. 40 le parole " il 10 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " il 15 per cento ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 19 luglio 1996

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