Legge regionale 20 agosto 1996, n. 21


LEGGE REGIONALE n.21 del 20 agosto 1996

Date di vigenza

12/09/1996 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 agosto 1996 ,n. 21
Modificazione della legge regionale 1 aprile 1996, n. 9 , recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 - Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell' artigianato e per la tenuta degli Albi provinciali delle imprese artigiane - e modificazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 - Testo unico dell' artigianato.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 39 del 28/08/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al comma 1 dell' art. 32 della legge regionale 1 aprile 1996, n. 9 , le parole " 150 giorni " sono sostituite con le parole " 15 mesi ".


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 agosto 1996

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