ARTICOLO 1
1.
Il
quarto comma dell' articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, già modificato dall'
articolo 8 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26
e da ultimo dall'
articolo 3 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 13
, è sostituito dal seguente:
"
Il contributo di cui al presente articolo spetta altresì ai Comuni ed agli altri Enti pubblici non economici nell' ipotesi in cui l' immobile danneggiato pervenga agli stessi entro il 31 ottobre 1996
".
2.
Il
sesto comma dell' art. 14 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34
, è così modificato:
"
L' erogazione del contributo, nella ipotesi di cui al quinto comma del successivo art. 18, è altresì subordinata alle demolizioni ivi previste, salvo i casi in cui esigenze di tutela, sotto il profilo ambientale, storico, artistico e architettonico, debitamente documentate, non impongano la conservazione dell' immobile. In tal caso una apposita convenzione tra il Comune e l' avente diritto dovrà regolare le modalità di utilizzo dell' immobile, ivi compresa l' apertura di pubblico
".