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Legge regionale 5 novembre 1996, n. 26


LEGGE REGIONALE n.26 del 5 novembre 1996

Date di vigenza

07/11/1996 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 novembre 1996 ,n. 26
Artt. 27 e 53, quinto comma, della LR di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 come modificata con LR 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1996 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l' esercizio 1995.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. al n. 49 del 06/11/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Saldo finanziario

1. Ai sensi dell' art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è accertato in lire 121.402.814.015 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell' esercizio 1995. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2

Autorizzazione alla stipulazione di mutui

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' art. 12 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 21 e con l' art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 46 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in relazione all' effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all' importo complessivo di lire 121.402.814.015 per una durata massima di anni 20 a decorrere dal 1996 e con onere massimo di ammortamento di lire 1.500.000.000 per l' anno 1996 e di L. 16.000.000.000 dal 1997 in poi.

2. Al conseguente onere di ammortamento s farà fronte con quota degli stanziamento previsti ai capp. 6080 e 9790 programma 7.03.3.06 del bilancio pluriennale 1996/ 1998, del bilancio 1996 e successivi.

3. Per gli effetti di cui all' art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

Art. 3

Fondi da reiscrivere

1. L' ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l' anno 1996 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell' esercizio 1995, a norma dell' art. 53, comma 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 565.543.518.937 Tab C).

Art. 4

Fondi perenti

1. Per gli effetti di cui all' art. 22, comma 3, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 , è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l' elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1995 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell' esercizio 1996 e di cui al precedente art. 3 .

Art. 5

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/ 1998 sono apportate le variazioni indicate alle Tab A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab B) in corrispondenza di ciascun capitolo.

Art. 6

Deroga all' art. 21, LR 10 aprile 1986, n. 14

1. In deroga al disposto di cui all' art. 21 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14 , l' Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (ERSU) è autorizzato a trattenere e destinare per le esigenze del proprio bilancio dell' esercizio 1996 la quota di lire 162.000.000 dell' avanzo di amministrazione dell' esercizio 1995.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69 comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 5 novembre 1996

Bracalente


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