Art. 1
Saldo finanziario
1.
Ai sensi dell' art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è accertato in lire 121.402.814.015 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell' esercizio 1995. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.
Art. 2
Autorizzazione alla stipulazione di mutui
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'
art. 12 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 21
e con l'
art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 46
- la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in relazione all' effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all' importo complessivo di lire 121.402.814.015 per una durata massima di anni 20 a decorrere dal 1996 e con onere massimo di ammortamento di lire 1.500.000.000 per l' anno 1996 e di L. 16.000.000.000 dal 1997 in poi.
2.
Al conseguente onere di ammortamento s farà fronte con quota degli stanziamento previsti ai capp. 6080 e 9790 programma 7.03.3.06 del bilancio pluriennale 1996/ 1998, del bilancio 1996 e successivi.
3.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.
Art. 3
Fondi da reiscrivere
1.
L' ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l' anno 1996 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell' esercizio 1995, a norma dell' art. 53, comma 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 565.543.518.937 Tab C).
Art. 4
Fondi perenti
1.
Per gli effetti di cui all'
art. 22, comma 3, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23
, è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l' elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1995 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell' esercizio 1996 e di cui al precedente
art. 3
.
Art. 5
Variazioni di bilancio
1.
Al bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1996 e al bilancio pluriennale 1996/ 1998 sono apportate le variazioni indicate alle Tab A) e B) allegate alla presente legge.
2.
In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente
art. 3
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab B) in corrispondenza di ciascun capitolo.
Art. 6
Deroga all' art. 21, LR 10 aprile 1986, n. 14
1.
In deroga al disposto di cui all'
art. 21 della legge regionale 10 aprile 1986, n. 14
, l' Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (ERSU) è autorizzato a trattenere e destinare per le esigenze del proprio bilancio dell' esercizio 1996 la quota di lire 162.000.000 dell' avanzo di amministrazione dell' esercizio 1995.