Art. 1
Variazione al bilancio 1996
1.
Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1996 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle n. 1) e n. 2) allegate alla presente legge.
2.
Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1996/ 1998 approvato con l'
art. 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 10
.
3.
Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l' esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi iscritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta tabella n. 2.
Art. 2
Approvazione piani finanziari dei programmi di iniziativa comunitaria - PIC
1.
Sono approvati i piani finanziari di Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) relativi a Resider II (Tab 3, parte I) e PMI (Tab 3, parte II) per effetto ed in attuazione delle decisioni CEE nn. C/ 96/ 859 del 16 aprile 1996 e C/ 96/ 1333 del 24 giugno 1996.