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Legge regionale 23 dicembre 1996, n. 31


LEGGE REGIONALE n.31 del 23 Dicembre 1996

Date di vigenza

25/12/1996 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 23 Dicembre 1996 ,n. 31
Variazione al bilancio preventivo regionale per l' esercizio finanziario 1996.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 58 del 24/12/1996

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Variazione al bilancio 1996

1. Al bilancio preventivo regionale dell' esercizio 1996 sono apportate le variazioni di cui alle tabelle n. 1) e n. 2) allegate alla presente legge.

2. Le stesse variazioni sono apportate al bilancio pluriennale 1996/ 1998 approvato con l' art. 24 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 10 .

3. Le ulteriori autorizzazioni di spesa per l' esercizio in corso sono disposte dalla presente legge negli importi iscritti in aumento dei capitoli indicati nella predetta tabella n. 2.

Art. 2

Approvazione piani finanziari dei programmi di iniziativa comunitaria - PIC

1. Sono approvati i piani finanziari di Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) relativi a Resider II (Tab 3, parte I) e PMI (Tab 3, parte II) per effetto ed in attuazione delle decisioni CEE nn. C/ 96/ 859 del 16 aprile 1996 e C/ 96/ 1333 del 24 giugno 1996.


La presente legge è dichiarata urgente i sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 23 dicembre 1996

Bracalente


ALLEGATI:
tabelle -

TABELLE OMISSIS