Legge regionale 6 marzo 1998, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 6 Marzo 1998

Documento vigente dal 09/04/2015

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 6 Marzo 1998 , n. 9
Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20 del 12/03/1998

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

1. In attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 6 dello statuto e all' articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) dell'Umbria con compiti di consulenza e di supporto tecnico-scientifico per le attività  pubbliche e private di cui all' articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 .

2. L'A.R.P.A. è dotata di personalità giuridica pubblica, con autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

3. Il Consiglio regionale determina gli obiettivi ed i criteri generali per l'attività  complessiva dell'A.R.P.A. con proprio atto di programmazione, avente validità  triennale, su proposta della Giunta regionale, da approvarsi in prima applicazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. [8]

4. Il Consiglio regionale è annualmente informato, con relazione trasmessa a cura della Giunta regionale entro il 31 marzo, dell'attività  svolta dall'A.R.P.A. nell'anno precedente e dei risultati conseguiti. [9]

Art. 2

Compiti dell'A.R.P.A.

1. L'A.R.P.A., nell'ambito dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61    , provvede in particolare:

a) alla promozione della ricerca con particolare riferimento a tecnologie, prodotti e sistemi di produzione innovativi, finalizzata anche al recupero ambientale;

b) alla promozione, gestione e verifica di programmi di divulgazione e formazione, anche con riferimento all'uso di biotecnologie e marchi di qualità  in campo ambientale;

c) alla raccolta sistematica, validazione, elaborazione, pubblicazione e diffusione di dati;

d) alla realizzazione dei sistemi informativi, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni;

e) alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine;

f) alla formulazione di pareri, criteri e proposte in materia di regolamentazione tecnica, di standard e linee guida e nella predisposizione di elaborati progettuali;

g) all'effettuazione di    sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento " in loco", ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale;

h) alle analisi di laboratorio dei materiali campionati ed alla elaborazione delle misure effettuate;

i) alla verifica della congruità  ed efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale, nonchè all'esame della documentazione tecnica relativa alle domande di autorizzazione ed approvazione previste dalla normativa in materia ambientale;

l) all'effettuazione dei controlli inerenti la radioattività  ambientale;

m) all'attività  di supporto tecnico-scientifico nelle istruttorie per la valutazione e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti;

n) al supporto tecnico-scientifico all'attività  di V.I.A. e per la determinazione del danno ambientale;

o) alla collaborazione in caso di necessità  con le strutture regionali e locali competenti in materia di protezione civile;

p) alla cooperazione a livello tecnico e scientifico con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale e igienico-sanitaria.

2. La Giunta regionale può affidare all'A.R.P.A., oltre ai compiti di cui al comma 1 , l'esercizio di ulteriori specifiche attività  di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale.

3. Per l'espletamento dei propri compiti l'A.R.P.A. può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 3

Convenzioni con gli enti locali.

1. La Regione e gli enti locali si avvalgono del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A. per l'esercizio delle funzioni in materia di protezione e controllo ambientale.

2. La Provincia, ai fini di cui al comma 1 , stipula con la Giunta regionale apposita convenzione, nella quale sono disciplinate le attività  prestate dall'A.R.P.A. e le modalità  per la fruizione di tale servizio.

3. L'A.R.P.A. stipula con i Comuni singoli o associati e con le Comunità montane apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale, nelle quali sono disciplinati gli ambiti e le modalità  di fruizione del servizio.

Art. 4

Convenzioni con le Unità  sanitarie locali e coordinamento delle attività .

1. L'A.R.P.A. e le Unità  sanitarie locali esercitano le funzioni e le attività  di protezione e controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, secondo il riparto di cui all'allegato A della presente legge.

2. Le Unità  sanitarie locali si avvalgono dell'A.R.P.A. per il supporto e la consulenza in materia ambientale, nonchè per le prestazioni analitiche-laboratoristiche finalizzate all'espletamento delle attività  connesse con le funzioni di prevenzione collettiva.

3. L'A.R.P.A., per le prestazioni di cui al comma 2 , stipula con le Unità  sanitarie locali apposite convenzioni, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale.

4. L'integrazione ed il coordinamento delle attività  proprie dell'A.R.P.A. e delle Unità  sanitarie locali, per le aree di intervento che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria, sono assicurate dal comitato tecnico di cui all' articolo 11 , nonchè mediante il reciproco e regolare scambio di informazioni e conoscenze derivanti dalle attività  di rispettiva competenza.

[ Art. 5 ] [23]
Art. 5

Consiglio di indirizzo.

1. La Giunta regionale, al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti istituzionali, costituisce il Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo, in particolare:

a) formula indirizzi e obiettivi in ordine ai piani annuali di attività dell'A.R.P.A., di cui all' articolo 7, comma 3, lettera a) e ne verifica l'attuazione; esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e eventuali osservazioni;

b) promuove azioni di integrazione programmatica con altri organismi, enti e associazioni che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente;

c) convoca almeno una volta all'anno, apposita conferenza regionale, con il contributo di enti, associazioni sindacali e ambientaliste ed organizzazioni di categoria, per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale.

2. Il Consiglio di indirizzo è composto da:

a) l'assessore regionale all'ambiente con funzioni di Presidente;

b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;

[ c) ] [25]

c) il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato; [26]

[ d) ] [27]

d) il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato; [28]

e) tre sindaci, o loro delegati, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Umbria);

f) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale.

[24]
Art. 6

Organi dell'A.R.P.A. e sua organizzazione.

1. Sono organi dell'A.R.P.A.:

[ a) ] [29]

a) il direttore generale; [30]

b) il collegio dei revisori dei conti  .[31]    

2. L'A.R.P.A. è articolata in una direzione generale e in  due [34]  dipartimenti   [ ... ] [35]   territoriali[36]  .

3. L'assetto organizzativo dell'A.R.P.A., nonchè funzioni e dimensionamento delle sue strutture, sono definiti nel regolamento di cui all' art. 7, comma 3, lett. c)    .

Art. 7

  [ ... ] [38]   Direttore generale[39] 

[ 1. ] [40]

1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato. [41]

2. Al   [ ... ] [44]   Direttore generale[45]  competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività  dell'Agenzia e del raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla Giunta regionale    .

3. Il   [ ... ] [47]   Direttore generale[48]  provvede in particolare    :

a) alla predisposizione dei piani annuali di attività , sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e previo parere del Comitato tecnico di cui all' articolo 11 ; [50]

b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

[ c) ] [55]

c)  all'approvazione[57]     del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l'assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall' articolo 6, comma 2 , nonché le modalità dell'articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione; [56]

d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità  di svolgimento dell'attività  di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;

[ e) ] [59]

e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti   [ ... ] [61]   territoriali[62]  e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento; [60]

f) alla gestione del personale e del patrimonio;

g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività  dell'A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale  ed al Consiglio di indirizzo[64]   . [65]     [63]

[ 4. ] [70]

4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti. [71]

5. Il rapporto di lavoro del   [ ... ] [72]   DIrettore generale[73]  è a tempo pieno.

Art. 8

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto   dall' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 [74]     , dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile con i poteri e secondo le modalità  previste per i revisori dei conti delle Aziende sanitarie.

2-bis. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al sei per cento dell'indennità annua percepita dal Direttore generale, maggiorata del cinquanta per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente. [76]

2-ter. Dall'anno 2011 e sino all'anno 2013 (1) , l'indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, ivi compresa quella spettante al Presidente, non può comunque essere superiore a quella prevista alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento. [77]

Art. 9

Direzione generale.

1. La direzione generale dell'A.R.P.A. svolge le attività  di carattere unitario, assicura il coordinamento di quelle dipartimentali, provvede alla gestione del personale ed alla sua formazione ed aggiornamento professionale, nonchè alla gestione del bilancio e del patrimonio.

Art. 10

Dipartimenti   [ ... ] [79]   territoriali[80]  .

[ 1. ] [81]

1. I Dipartimenti coprono ambiti territoriali sovra-comunali il cui livello, sovra o sotto-provinciale, viene definito dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia. [82]

[ 2. ] [84]

2. Ciascun Dipartimento, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all' articolo 2 , sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all' articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul territorio. [85]

3. I Dipartimenti   [ ... ] [86]   territoriali[87]  , per il supporto alle funzioni di competenza delle Province, svolgono la propria attività  sulla base delle convenzioni di cui all' articolo 3, comma 2 .

4. A ciascun dipartimento è preposto un direttore che ha la responsabilità  della struttura dipartimentale nominato dal direttore dell'A.R.P.A. tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie di competenza dipartimentale, sentito il parere della Giunta regionale. [88]

[ 5. ] [89]

5. Al Direttore del Dipartimento si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, comma 5 . [90]

Art. 11

Comitato tecnico di coordinamento.

1. Il Comitato tecnico di coordinamento è composto dal direttore dell'A.R.P.A. dai direttori dei dipartimenti   [ ... ] [93]    territoriali    [94]  e dai dirigenti responsabili a livello centrale e periferico delle articolazioni funzionali dell'A.R.P.A., come definite dal regolamento.

2. Il Comitato è presieduto dal direttore dell'A.R.P.A. e si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario ovvero lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Comitato ai fini del coordinamento dell'attività  di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'A.R.P.A., esprime i pareri previsti all' articolo 7, comma 3 , lettere a), c) ed e), cura l'integrazione ed il coordinamento con le Unità  sanitarie locali per le aree comuni di intervento, secondo quanto previsto all' articolo 3, comma 4 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 . A tal fine, i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Unità  sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale partecipano alle riunioni del Comitato quando siano esaminati argomenti di interesse comune e limitatamente alla trattazione degli stessi.

Art. 12

Prestazioni a favore di terzi.

1. L'A.R.P.A. può fornire prestazioni a favore di soggetti pubblici e privati purchè tale attività  non determini conflitti di interesse e non contrasti con le esigenze di tempestività  e di imparzialità  delle funzioni di sua competenza.

[97]
Art. 13

Vigilanza.

1. Ai fini dell'esercizio delle attività  di vigilanza della Regione sull'A.R.P.A., sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) programma annuale di attività ; [98]

b) bilancio di previsione;

c) conto consuntivo.

c bis) regolamento di  organizzazione.[102]     [101]

1 bis. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le Aziende sanitarie locali. [105]

1 ter. Il regolamento di organizzazione, di cui all' articolo 7, comma 3, lettera c) contiene anche le norme proprie del regolamento di contabilità. [106]

Art. 14

Personale.

1. L'A.R.P.A. dispone di personale proprio nei limiti della dotazione organica, stabilita ai sensi dell' articolo 7, comma 3, lettera c) , nonchè delle disponibilità  finanziarie.

[ 2. ] [108]

2. Al personale dell'A.R.P.A., fatto salvo lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento all'atto dell'assegnazione o trasferimento, si applicano le disposizioni del   decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ) come modificato dal [110]  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e integrazioni, ai fini dell'omogeneizzazione delle condizioni contrattuali. [109]

3. Il trasferimento di personale in servizio presso la Regione, gli enti locali, ovvero gli enti finanziati con risorse regionali, fatto salvo quanto previsto all' articolo 17, comma 2 , è disposto previo esperimento degli adempimenti di cui allo stesso articolo, commi 5 e 6.

Art. 15

Patrimonio e risorse finanziarie.

1. Il patrimonio dell'A.R.P.A. è costituito dai beni mobili, immobili ed attrezzature trasferiti dalla Regione ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 , nonchè da quelli eventualmente attribuiti da Regione, Province e Comuni.

2. Le risorse finanziarie dell'A.R.P.A. sono costituite dalla dotazione finanziaria annualmente assegnata dalla Regione, di cui all' articolo 16 , dai proventi derivanti dalle attività  svolte sulla base delle convenzioni di cui all' articolo 3 , commi 2 e 3, all' articolo 4, comma 3 , nonchè dalle entrate  di cui all'articolo 12, comma 2[112]     . [111]

Art. 16

Norma finanziaria.

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato della quota del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione del capitolo 2490 nella parte spesa del bilancio regionale, sul quale sono iscritte per l'esercizio finanziario in corso lire 9.000.000.000 (nove miliardi); il capitolo del bilancio regionale relativo al fondo sanitario nazionale, per il medesimo esercizio, è ridotto di pari importo.

2. Ulteriori risorse del bilancio regionale determinate dalla Giunta regionale e provenienti da ecotasse, nonché da fondi comunitari e statali, sono assegnate all'A.R.P.A. per lo svolgimento di specifiche attività  di competenza.

[115]
Art. 17

Norma transitoria.

1. In conformità  a quanto stabilito dall' articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 , all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni territoriali sono attribuiti le funzioni, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali, nonchè il personale, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei servizi delle Unità  sanitarie locali adibiti in via prevalente alla attività  di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, in servizio alla data del 18 gennaio 1994. Nelle more degli effettivi trasferimenti dei beni lo svolgimento delle attività  dei presidi permane nelle sedi dagli stessi attualmente utilizzate.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al trasferimento all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni territoriali delle funzioni, del personale, dei beni, delle attrezzature e della dotazione finanziaria di cui al comma 1 , previa specifica individuazione da effettuarsi da parte delle Aziende sanitarie di concerto con la Giunta regionale, con le conseguenti variazioni di organico e di bilancio, con le modalità  stabilite nel protocollo generale per la mobilità  di personale definito con le organizzazioni sindacali confederali.

3. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 2 , procede alla nomina degli organi dell'A.R.P.A. e provvede a fissare:

a) i criteri e le modalità  di consulenza e di supporto dell'A.R.P.A. all'azione degli enti locali, delle Unità  sanitarie locali e degli organismi ed istituzioni operanti nelle materie di competenza dell'A.R.P.A. stessa, ai sensi dell' articolo 1, comma 3 ;

b) i criteri e le modalità  per la stipula delle convenzioni di cui all' articolo 2, comma 2 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 ;

[ c) ] [117]

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2 :

a) definisce gli schemi di convenzione di cui all' articolo 3, comma 3 e all' articolo 4, comma 3 ;

b) fissa le direttive per la stesura dei piani di attività , ai sensi dell' articolo 7, comma 3 , in conformità  ai contenuti dell'atto di cui all' art. 1, comma 3 ;

c) costituisce con proprio atto il Consiglio di indirizzo di cui all' articolo 5 .

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione prevista all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 e su tale base definisce la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'A.R.P.A. e delle sue articolazioni territoriali.

6. Qualora alla data del 31 dicembre 1998 non sia stata data attuazione alle disposizioni dell' articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , il direttore dell'A.R.P.A., sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, in cui sono individuati modalità  e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'A.R.P.A. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.

7. Le convenzioni in atto, con cui vengono assicurate prestazioni necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite, restano in vigore e sono assunte dall'A.R.P.A.

8. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2 , procede alla stipula delle convenzioni con le Province di Perugia e Terni.

9. Il direttore dell'A.R.P.A., entro trenta giorni dalla sua nomina, provvede a nominare i direttori dei dipartimenti   [ ... ] [118]   territoriali[119]  ai sensi dell' articolo 10, comma 4 , e nei successivi trenta giorni approva il regolamento di organizzazione ai sensi dell' articolo 7, comma 3, lettera c) .

Art. 18

Abrogazione e modifica di norme.

1. Sono abrogate le norme di cui alla legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e alla legge regionale 14 maggio 1982, n. 24 recanti rispettivamente norme per l'esercizio in materia di igiene e sanità  pubblica e polizia veterinaria - e norme per il trasferimento alle U.S.L. delle funzioni in materia di igiene e sanità  pubblica non compatibili con quanto disposto con la presente legge.

2. Al comma 1, lett. b) dell'art. 20 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 , sono soppresse le parole seguenti: " di vita, e ".


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 6 marzo 1998

Bracalente


ALLEGATI:
Allegato A ( art. 4, comma 1 ) - Competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra Aziende Sanitarie Regionali e A.R.P.A. dell'Umbria Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. - Coordinamento tra A.R.P.A. Umbria e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L.

SOSTITUITO DALL' ART. 16, COMMA 1 LETT. L) DELLA L.R. 12/2024
 
Competenze in materia di prevenzione collettiva e controlli ambientali tra Aziende Sanitarie Regionali e A.R.P.A. dell'Umbria Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L.
 
- Igiene e sanità pubblica con particolare riferimento alle attività di:
 
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali
 
Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati
 
Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening: sorveglianza e prevenzione nutrizionale
 
Attività medico legali per le finalità pubbliche
 
- Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori
 
- Salute animale e igiene urbana veterinaria
 
- Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 

 
Coordinamento tra A.R.P.A. Umbria e Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L.
 
- L'A.R.P.A. e i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria per le attività riconducibili al DPCM dei LEA 2017 - allegato 1 - Area B (*):
 
Attività di prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: Acqua, aria, suolo, rifiuti (solidi e liquidi), fattori di rischio in ambiente di vita non confinato
 
Attività per la definizione degli strumenti di regolazione e pianificazione urbanistica
 
Attività di prevenzione e monitoraggio per il controllo dell'ambiente con particolare rifermento a amianto, gas tossici, sostanze chimiche
 
Attività connesse alla gestione delle emergenze da fenomeni naturali o provocati (climatici e nucleari, biologici, chimici, radiologici)
 
Radioattività ambientale (Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Radon)
 
Attività connesse con la gestione dei grandi rischi
 
Rete elaboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di prevenzione collettiva
 
- In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata ad A.R.P.A. che si avvale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. per acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
 
(*) = I programmi inclusi nell'area di intervento B e le relative prestazioni sono erogate in forma integrata tra sistema sanitario e agenzia per la protezione ambientale, in accordo con le indicazioni normative regionali nel rispetto dell' articolo 7 quinquies del decreto legislativo 502/1992 . (cfr. allegato 1 Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - D.P.C.M. 12/01/2017 - G.U. 18 marzo 2017, n. 65, S.O.)

Note sulla vigenza

[6] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[7] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[8] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[9] - Abrogazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[10] - Integrazione da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[11] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 Lettera a legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[14] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 Lettera b legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[15] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[16] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[17] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[18] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[19] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[20] - Integrazione da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[21] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 Lettera c legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[22] - Integrazione da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29. - Abrogazione da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 2 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 2 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[31] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[33] - Integrazione da: Articolo 5 Comma 2 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7. - Integrazione da: Articolo 6 Comma 2 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[34] - Abrogazione da: Articolo 6 Comma 3 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10. - Sostituzione (testo inserito) (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[36] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 3 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[37] - Integrazione da: Articolo 6 Comma 4 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[43] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[46] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 3 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[47] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[49] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 4 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[50] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 5 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[51] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 5 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[52] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 5 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[53] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[54] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera d legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[55] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[56] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 5 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[57] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 6 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 6 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 6 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 6 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 4 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[64] - Abrogazione da: Articolo 7 Comma 7 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[65] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 7 Comma 7 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 7 Comma 7 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[67] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera e legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[68] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 8 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[69] - Integrazione da: Articolo 7 Comma 8 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[70] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 7 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 7 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[72] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 8 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 3 Comma 8 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[74] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[76] - Integrazione da: legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.

[77] - Integrazione da: legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.

[78] - Integrazione da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[79] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 5 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[80] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 5 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[81] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 6 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 6 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10. - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 7 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 7 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 8 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[87] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 8 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[88] - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[89] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[90] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29. - Abrogazione da: Articolo 10 Comma 2 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[91] - Integrazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[92] - Integrazione da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[93] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 9 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 9 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[95] - Integrazione da: Articolo 12 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[96] - Integrazione da: Articolo 13 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[97] - Abrogazione da: Articolo 14 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[98] - Abrogazione da: Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[99] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[100] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 Lettera f legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[101] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2001, n. 17.

[102] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[103] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera g legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[104] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 Lettera h legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[105] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 16 luglio 2001, n. 17.

[106] - Integrazione da: Articolo 1 Comma 2 legge Regione Umbria 16 luglio 2001, n. 17.

[107] - Integrazione da: Articolo 16 Comma 1 Lettera i legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[108] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[109] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 31 ottobre 2007, n. 29.

[110] - Abrogazione da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[111] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera j legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[112] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[113] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 17 Comma 1 legge Regione Umbria 16 luglio 2020, n. 7.

[114] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera j legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[115] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera k legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[116] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 Lettera k legge Regione Umbria 1 agosto 2024, n. 12.

[117] - Abrogazione da: Articolo 19 Comma 2 legge Regione Umbria 30 marzo 2011, n. 4.

[118] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 10 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

[119] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 11 Comma 10 legge Regione Umbria 2 aprile 2015, n. 10.

Note della redazione

(1) - 

Per la durata del periodo vedi art. 9, comma 2, lett. c) della L.R. 4/2011, così come modificato dall'art. 10 della L.R. 8/2015: Art. 9, comma 2 "c) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di enti e agenzie regionali, dall'anno 2011 e sino all'anno 2015 sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del D.L. 78/2010 , convertito dalla L. n. 122/2010".