ARTICOLO 1
Stato di previsione dell'entrata
1.
Lo stato di previsione dell'entrata della regione Umbria per l'anno finanziario 1997 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in lire 6.735.049.996.021 in termini di competenza e in lire 6.900.692.588.237 in termini di cassa.
2.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1997 secondo lo stato di previsione di cui al comma precedente.
ARTICOLO 2
Stato di previsione della spesa.
1.
Lo stato di previsione della spesa della regione Umbria per l'anno finanziario 1997 annesso alla presente legge (Tab. B), è approvato in lire 6.735.049.996.021 in termini di competenza e in lire 6.900.692.588.237 in termini di cassa.
2.
E'autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 1997 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al precedente comma.
3.
E'altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 1997 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al
primo comma
.
ARTICOLO 3
Quadro generale riassuntivo
1.
E'approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1997 annesso alla presente legge.
ARTICOLO 4
Destinazione dell'avanzo finanziario iscritto al cap. 3 dell'entrata
1.
L'avanzo finanziario di lire 468.758.683.568, iscritto al cap. 3 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 1996, è destinato agli interventi indicati nella Tabella N) allegata alla presente legge.
2.
Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del precedente
comma 1
, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 1997 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.
ARTICOLO 5
Autorizzazione di spese relative ad interventi di carattere continuativo o pluriennale
1.
A norma dell'
art. 5
, secondo e quarto comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, gli importi da iscrivere a carico del bilancio per l'esercizio 1997 - per attività ed interventi a carattere continuativo o pluriennale previsti da leggi regionali che rinviano la determinazione della spesa alla legge di bilancio - sono stabiliti nella misura indicata nella Tab I) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 6
Rifinanziamento di interventi previsti da varie leggi regionali o statali
1.
Limitatamente all'anno finanziario 1997 sono autorizzate le spese di cui alla allegata Tab L) per interventi previsti in precedenti esercizi da leggi regionali o statali.
ARTICOLO 7
Destinazione della quota 1997 del Fondo sanitario nazionale
1.
La quota di spettanza della Regione Umbria per l'anno 1997 sul Fondo sanitario è destinata agli interventi indicati nella Tab M) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 8
Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale - in attuazione dell'
art. 28, primo comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
- è autorizzata ad apportare, nel corso dell'esercizio, le variazioni in aumento, anche mediante l'istituzione di nuovi capitoli, o in diminuzione, al bilancio 1997 al fine di iscrivere o rettificare le previsioni di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonchè delle relative spese quanto queste siano tassativamente regolate dalla legge.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 1997, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli 3930, 3931, 3932 e 3933 dell'entrata e 9900, 9901, 9902 e 9903 della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati " Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale dello Stato.
3.
La Giunta regionale è , altresì , autorizzata a provvedere alle variazioni di bilancio in dipendenza delle disposizioni di legge sostanziali divenute esecutive successivamente alla presentazione del presente bilancio al Consiglio regionale e che precisino l'entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
ARTICOLO 9
Fondo di riserva per le spese obbligatorie
1.
Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'
art. 22 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato alla Tab B) della spesa.
2.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre con propria deliberazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie (cap. 6100) e la loro iscrizione nella parte passiva del bilancio ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, nonchè per il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'
art. 53, secondo comma, della stessa legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
.
ARTICOLO 10
Fondo di riserva per le spese impreviste
1.
In osservanza dell'
art. 23 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, la Giunta regionale è autorizzata a prelevare, con propria deliberazione da sottoporre a convalidazione da parte del Consiglio regionale, somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste (cap. 6110) e di iscriverle ai vari capitoli di bilancio o a capitoli nuovi.
ARTICOLO 11
Fondo di riserva di cassa
1.
Il fondo di riserva di cassa di cui all'
art. 25 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, è stabilito per l'anno 1997 in lire 43.608.672.418 (cap. 6140).
2.
Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.
ARTICOLO 12
Autorizzazione alla stipulazione di mutui
1.
per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1997, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, a norma dell'art. 31 della medesima legge, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 39.020.400.000 per una durata massima di anni 15 ed entro il limite di spesa di lire 530.000.000 per l'anno 1997 e di lire 5.200.000.000 per ciascuno degli anni successivi.
2.
Al conseguente onere relativo agli anni 1997 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti al capp. 6080 e 9790 di cui al programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1997/ 1999 allegato (appendice n. 1).
3.
L'autorizzazione di cui al precedente
comma 1
è subordinata, a norma dell'art. 31 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1995.
4.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, 10 comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella Q) allegata alla presente legge.
5.
Per far fronte al disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 1995, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'
art. 2 della legge regionale 5 novembre 1996, n. 26
, è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'art. 31 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 121.402.814.015 per una durata massima di anni 15 ed entro il limite di spesa di lire 1.530.000.000 per l'anno 1997 e lire 15.000.000.000 per ciascuno degli anni successivi.
6.
Al conseguente onere relativo agli anni 1997 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1997/ 1999 allegato (appendice n. 1).
7.
Per gli effetti di cui all'
art. 10, primo comma della legge 16 maggio 1970, n. 281
, il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella R) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 13
Interventi previsti dalla Tab Q
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in corrispondenza dei capitoli di cui alla Tab Q, allegata alla presente legge, è subordinata alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 1995.
ARTICOLO 14
Mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale,
Comma 163, art. 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662
1.
Ai sensi del
comma 163, articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662
, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino all'importo massimo di lire 3.000.000.000 per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale per l'anno 1997, per una durata massima di 15 anni ed entro il limite di spesa di lire 200.000.000 per l'anno 1997 e di lire 400.000.000 per ciascuno degli anni successivi.
2.
Al conseguente onere relativo all'anno 1997 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080, 9790 di cui al programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1997/ 1999 allegato (Appendice n. 1).
3.
L'autorizzazione di cui al
comma 1
, è subordinata alla definizione dei contratti di servizi e di programma stabiliti dal
comma 163, articolo 1, legge 23 dicembre 1996, n. 662
.
4.
Ai sensi, infine, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662
, comma 163, articolo 1, per tutta la durata del periodo di ammortamento del mutuo, i contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale sono ridotti della misura di almeno il 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmata.
ARTICOLO 15
Estinzione anticipata di mutui più onerosi
1.
La Giunta regionale - per provvedere alla estinzione anticipata di precedenti mutui contratti a condizioni più onerose di quelle attuali di mercato - è autorizzata ad assumere nuovi mutui e/ o a rinegoziare quelli già in essere purchè il nuovo onere annuale di ammortamento consenta la realizzazione di economie di spesa rispetto a quelli precedentemente autorizzati.
2.
Ai conseguenti oneri si farà fronte con gli stanziamenti appositamente previsti ai capp. 6080 e 9790 del programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1997/ 1999.
3.
Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvederà alla rideterminazione degli stanziamenti annui dei capp. 6080 e 9790 di cui al precedente
comma 2
.
ARTICOLO 16
Fondo consortile Società TRE A arl
1.
La quota di L. 200.000.000, iscritta al cap. 7819/ V. 2480 dello stato di previsione del bilancio 1997, è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria.
ARTICOLO 17
Realizzazione programmi comunitari
1.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione dei Documenti unici di programmazione (DOCUP) e dei Programmi di iniziativa comunitaria (PIC) in conseguenza delle modificazioni apportate ai piani finanziari degli stessi a seguito di decisioni della Giunta medesima, approvate dal Comitato di sorveglianza e assentite dalla Commissione comunitaria e dalle autorità statali competenti in materia di politiche comunitarie.
ARTICOLO 18
Spese per la edizione di cataloghi scientifici
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento iscritto in corrispondenza del cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 2674).
ARTICOLO 19
Spese per la carta tecnica regionale
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento del cap. 5804 della parte spesa del bilancio 1997 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata (cap. 2670).
ARTICOLO 20
Sportello del consumatore
1.
L'assunzione degli impegni di spesa per un importo pari a lire 16.000.000 a valere sullo stanziamento del cap 5702 della parte spesa del bilancio 1997 è subordinata al preventivo accertamento della relativa entrata (cap. 2673).
ARTICOLO 22
Utilizzo contributi per cofinanziamento progettazioni reti stradali dell'Umbria
1.
L'assunzione degli impegni di spesa a valere sullo stanziamento del cap. 706 del bilancio 1997 è subordinata al preventivo accertamento della relativa entrata (cap. 2675).
ARTICOLO 23
Rettifica allocazione stanziamenti di spesa
1.
Gli stanziamenti di spesa relativi ai capp. 2620 e 2910 sono trasferiti dalla rubrica 28 - Servizi sociali, rispettivamente alla rubrica 10 - Assistenza scolastica ed alla rubrica 13 - Sport e tempo libero con la nuova numerazione 950 e 1039.
ARTICOLO 25
Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi in materia sociale e socio assistenziale.
Legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3
1.
A norma dell'art. 45 e 46 della
legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3
, il cap. 2885 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 assume la seguente denominazione: " cap. 2885 - Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi in materia sociale e socio assistenziale,
legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3
".
Voce 5030 Fondo integrativo per il funzionamento della Casa di riposo ex ONMI.
Voce 5040 Fondo integrativo per l'attuazione dei servizi sociali e socio assistenziali da parte dei Comuni.
Voce 5055 Fondo integrativo per interventi sociale e socio assistenziali a favore di soggetti disabili.
Voce 5065 Fondo a favore dei Centri sociali e delle Università della terza età.
ARTICOLO 26
Apertura di credito a favore dei funzionari delegati
1.
Per l'anno 1997 sono autorizzate, a norma dell'art. 49, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per i capitoli di spesa indicati nella Tab P) allegata alla presente legge.
ARTICOLO 27
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità
1.
In relazione al disposto dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 1997 - ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di lire 20.000.
2.
Nei casi di cui al precedente comma il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di notifica, ove previsto.
ARTICOLO 28
Approvazione del bilancio pluriennale 1997/ 1999
1.
E'approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1997/ 1999 secondo le risultanze contenute nell'appendice n. 1 della presente legge.
2.
I capitoli della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1997 - diretti al finanziamento di più programmi e/ o progetti previsti nel bilancio pluriennale 1997/ 1999 - sono suddivisi in voci in corrispondenza di tali programmi e/ o progetti.
3.
Gli atti di impegno di spesa, a carico dei capitoli di cui al precedente comma, devono indicare anche il programma o progetto cui si riferiscono.
ARTICOLO 29
Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione
1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, sono approvati ed allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:
- Centro studi giuridici e politici istituito con legge regionale 26 maggio 1975, n. 38 , modificata con legge regionale 25 febbraio 1976, n. 10 (Appendice n. 2);
- Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 3);
- Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - CEDRAV, istituito con legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 4);
- Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Terni, di cui alla legge regionale 2 maggio 1983, n. 12 (Appendice n. 5);
- Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, di cui alla legge regionale 12 agosto 1982, n. 41 (Appendice n. 6);
- Centro per le pari opportunità tra donna e uomo, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 (Appendice n. 7);
- Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA), di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 8);
- Istituto regionale di ricerche economiche e sociali (IRRES), di cui alla legge regionale 13 agosto 1984, n. 35 (Appendice n. 9);
- Ente di sviluppo agricolo in Umbria, gestione liquidatoria, di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 10).