ARTICOLO 1
1.
Ai sensi dell' art. 15, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, sono autorizzati - fino all' entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l' esercizio finanziario 1997 e, comunque, non oltre il 31 marzo 1997 - l' accertamento e la riscossione delle entrate, nonchè l' impegno e il pagamento delle spese sulla base delle previsioni del progetto di bilancio per l' anno 1997, presentato dalla Giunta al Consiglio regionale limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo.
2.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonchè di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata - ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell' anno 1997, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 53, quinto comma, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23
, come modificato con
legge regionale 19 luglio 1979, n. 35
- la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza la limitazione di cui al precedente
primo comma
.
3.
Ai fini della gestione di cassa i pagamenti da effettuare nel 1997 in conto residui passivi propri, non sono parimenti soggetti alla limitazione di cui allo stesso
primo comma
del presente articolo.