Legge regionale 13 aprile 2004, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 13 Aprile 2004

Date di vigenza

15/04/2004 entrata in vigore mostra documento vigente dal 15/04/2004
25/11/2004 modifica mostra documento vigente dal 25/11/2004

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 13 Aprile 2004 , n. 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Legge finanziaria 2004.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. n.1 al n. 15 del 14/04/2004

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni di carattere finanziario

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2004-2006 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

Art. 2

Ricorso al mercato.

1. Per l'anno 2004 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in   [ ... ] [1]   57.175.500,00[2]  euro.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in   [ ... ] [3]   54.175.500,00[4]  euro ed in 37.175.500,00 euro.

3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.

TITOLO II

Disposizioni in materia di entrata

Art. 3

Modificazione all' articolo 39 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 .

1. L'ultimo comma dell' articolo 39 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11 è così sostituito:
 
" L'ufficio competente comunica al contraente l'ammontare delle spese contrattuali poste a suo carico. Il versamento delle suddette spese sull'apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione del contratto, fatto salvo in ogni caso il dovuto conguaglio. "

TITOLO III

Disposizioni in materia di spesa

Art. 4

Fondo consortile Società TRE A a r.l.

1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 di cui alla tabella " C" allegata alla presente legge per un importo di   [ ... ] [5]   346.485,00[6]  euro, iscritta nella Unità Previsionale di Base (di seguito denominata U.P.B.) 07.2.011 " Attività istituzionali" (cap. 7819/2480), è vincolata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.

Art. 5

Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

1. Ai sensi del comma 9, dell'articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di 432.790,88 euro annui iscritta nella U.P.B. di spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla tabella " B" allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.

2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

Art. 6

Disposizioni per gli Enti dipendenti.

1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella " C".

2. La disposizione di cui all' articolo 14 si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

Art. 7

Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431 , articolo 11 .

1. Ai sensi del comma 6, dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , la somma di euro 1.000.000,00 iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell'allegata tabella " C".

TITOLO IV

Interventi per lo sviluppo

Art. 8

Finanziamento di programmi comunitari.

1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è accantonata nella U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale la somma di 2.064.491,37 euro per l'anno 2004, di 7.174.793,00 euro per l'anno 2005 e di 7.556.685,00 euro per l'anno 2006.

Art. 9

Finanziamento progetto interregionale Young e Safe.

1. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 20.658,27 euro per il cofinanziamento del progetto interregionale Young e Safe con imputazione alla U.P.B. 08.1.013 (cap. 5686) denominata " Informazione e tutela dei consumatori".

Art. 10

Cofinanziamento regionale del progetto interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996.

1. Per l'anno 2004 è autorizzata la spesa di 431.331,00 euro per il cofinanziamento del programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.012 (cap. 7824/8020).

Art. 11

Cofinanziamento regionale del programma relativo ai Contratti di Quartiere 2 - Legge 8 febbraio 2001, n. 21 .

1. Ai sensi della legge 8 febbraio 2001, n. 21 recante misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, la quota di euro 1.000.000,00, iscritta alla U.P.B. 03.2.005 (cap. 7030) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, è destinata al cofinanziamento regionale del programma relativo ai " Contratti di Quartiere 2".

Art. 12

Modificazioni all' articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 .

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 sono soppresse le lettere a), e), f) e g).

2. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24/2003 è sostituito dal seguente:
 
" 4. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e), f), g), h) ed i), si fa fronte con le risorse stanziate dalla legge finanziaria regionale 2003 con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.007 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Interventi a favore del Sistema museale regionale" ".

TITOLO V

Norme finali

Art. 13

Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nelle tabelle " A" e " B", allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate e indicate nella tabella " C" allegata alla presente legge.

3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 13/2000 , per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella " D" allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3 , l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2004, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Art. 14

Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione.

1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione del comma 3, dell'articolo 82 della legge regionale n. 13/2000 .

Art. 15

Copertura finanziaria.

1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2004 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2004 e per gli anni 2005 e 2006 nel bilancio pluriennale 2004/2006.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 13 aprile 2004

Il vicepresidente Monelli


ALLEGATI:
-

Tabelle A-D Omissis (1)

Note in allegati

(1) - 

Le tabelle B), C) e D) sono modificate rispettivamente dalle tabelle G), H) e I) allegate alla legge regionale 19 novembre 2004, n. 23, in vigore dal 25 novembre 2004