Regione Umbria
LEGGE REGIONALE
6 agosto 1997
,n. 24
Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione
(1)
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n.
38 del
13/08/1997
Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
Oggetto
1.
La Regione, in conformità all'
articolo 45 della Costituzione
e all'
articolo 15 dello Statuto regionale
ed ai principi riconosciuti dall'Unione europea e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.
2.
La Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi ed incentiva i valori e la cultura della cooperazione.
3.
Per il perseguimento di tali obiettivi la Regione si ispira al principio di sussidiarietà e opera in concorso con gli enti locali, gli enti strumentali regionali, le forze sociali e le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, di seguito denominate Centrali cooperative.
[4]
Art. 1-bis
Finalità
1.
La Regione, in particolare:
a)
promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa, lo sviluppo e la responsabilità sociale dell'impresa cooperativa;
b)
valorizza le finalità di mutualità, la democrazia interna nella conduzione delle imprese e modelli partecipativi, il principio della intergenerazionalità nel capitale umano ed economico dell'impresa cooperativa;
c)
riconosce il ruolo della cooperazione di credito; d) riconosce il valore rilevante della cooperazione sociale all'interno del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.
[5]
ARTICOLO 2
(Consulta regionale della cooperazione).
1.
E'istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale della cooperazione, con funzioni consultive e propositive.
2.
La Consulta è composta:
a)
dall'assessore regionale alla cooperazione che la presiede
o da suo delegato[6]
;
[ b) ]
[7]
b)
da un esponente designato da ciascuna Centrale cooperativa;
[8]
[ c) ]
[9]
c)
da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, scelti tra esperti in materia di cooperazione.
[10]
2-bis.
La Consulta opera con la maggioranza dei componenti.
[11]
3.
La Consulta viene integrata dall'assessore regionale preposto alla materia di volta in volta trattata o da un suo delegato.
4.
La Consulta è nominata e costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quanto il Consiglio regionale.
5.
Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale designato dall'assessore alla cooperazione.
ARTICOLO 3
(Compiti della Consulta).
1.
La Consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti:
a)
formula proposte per gli interventi programmatici e legislativi della Regione in materia di cooperazione;
[ b) ]
[12]
b)
propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
[13]
[ c) ]
[14]
c)
formula proposte in ordine alla Conferenza regionale della cooperazione di cui all'
articolo 3 bis
;
[15]
[ d) ]
[16]
d)
propone azioni positive per l'inserimento lavorativo in ambito cooperativo, di persone svantaggiate ed in particolare disabili;
[17]
d-bis)
propone azioni positive per una migliore occupazione delle donne, favorendo processi per la valorizzazione delle stesse in ambito professionale e direzionale dell'impresa cooperativa;
[18]
e)
propone alla Giunta regionale i criteri da seguire nella ripartizione fra le Centrali cooperative dei contributi di cui all'
art. 4
.
1-bis.
I pareri e le proposte della Consulta sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dell'Assessore o del suo delegato.
[19]
2.
La Consulta per il suo funzionamento può dotarsi di un apposito regolamento interno.
3.
Il presidente della Consulta riferisce annualmente alla competente commissione consiliare sulla attività svolta in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno della cooperazione.
Art. 3-bis
Conferenza regionale della cooperazione.
1.
La Giunta regionale promuove, d'intesa con le Centrali cooperative di cui all'
articolo 4
, con cadenza almeno quinquennale la Conferenza regionale della cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia regionale ed il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione, i soggetti istituzionali e le altre parti sociali.
[20]
ARTICOLO 4
(Centrali cooperative).
1.
La Regione riconosce il ruolo delle Centrali cooperative per la funzione di rappresentanza, assistenza e consulenza che esse svolgono al fine di promuovere e qualificare la società cooperativa e di integrarla nel sistema produttivo regionale.
2.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 1
la Giunta regionale eroga alle Centrali riconosciute un contributo annuale tenuto conto della diffusione e consistenza delle strutture organizzative e della qualità e quantità dei servizi offerti da ciascuna di esse.
3.
Le Centrali cooperative, entro il 31 gennaio, comunicano alla Giunta regionale il proprio programma di attività e una relazione delle iniziative realizzate nell'anno precedente con il contributo della Regione.
Art. 5
Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione
1.
La Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, nazionale e comunitaria e in riferimento alla
legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25
(Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale) attua interventi finalizzati a favorire:
a)
l'agevolazione per l'accesso al credito delle imprese cooperative e il potenziamento dei fondi rischi dei consorzi di garanzia;
b)
la nascita di nuove imprese cooperative e la loro crescita dimensionale, lo sviluppo e il consolidamento di quelle esistenti;
c)
l'acquisizione di servizi specialistici per il miglioramento della struttura organizzativa, l'accesso ai nuovi mercati e lo sviluppo di nuove forme di responsabilità sociale;
d)
l'integrazione e la creazione di reti stabili di imprese cooperative;
e)
la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nonché il trasferimento e l'innovazione tecnologica.
2.
La Regione assicura, altresì, la parità di accesso del sistema della cooperazione agli interventi a sostegno dello sviluppo economico, fatti salvi gli interventi specificamente previsti e/o riservati al settore della cooperazione.
[22]
ARTICOLO 7
(Promozione della cooperazione sul territorio).
1.
La Giunta regionale per la promozione della cooperazione potrà avvalersi di forme diverse di articolazione territoriale e sociale anche mediante la stipula di convenzioni con enti locali, Centrali cooperative, Associazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni di categoria.
Art. 8
Attività di studio e ricerca sulla cooperazione.
1.
La Regione favorisce e sostiene con un contributo regionale le attività di studio e di ricerca sulla cooperazione, volte in particolare ai progetti di sviluppo e alla nascita di cooperative, anche tramite la collaborazione stabile tra Agenzia Umbria Ricerche, Camere di Commercio e Centrali cooperative, al fine di:
a)
presentare annualmente i dati relativi alle imprese cooperative attive ed operanti in Umbria;
b)
realizzare ricerche e studi che possano supportare le politiche regionali di programmazione e di intervento a favore delle imprese cooperative;
c)
assicurare agli organismi pubblici e privati operanti nel settore la fruibilità delle informazioni e dei dati relativi alle cooperative umbre;
d)
monitorare gli effetti degli interventi pubblici nel settore della cooperazione.
[25]
Art. 9
Capitale umano
1.
La Regione, nell'ambito della propria programmazione in materia di formazione e qualificazione del capitale umano e di apprendistato, può promuovere specifiche iniziative riguardanti il comparto della cooperazione.
[27]
ARTICOLO 10
(Attività promozionale).
[ 1. ]
[28]
1.
L'attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della cooperazione è parte delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione.
[29]
2.
La Regione favorisce la partecipazione di società cooperative a progetti di cooperazione allo sviluppo.
ARTICOLO 12
(Norma transitoria).
1.
La Consulta di cui alla
legge regionale 5 maggio 1976, n. 20
, resta in carica fino all'insediamento della Consulta prevista dall'
art. 2
, cui la Regione provvede nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
Norma finanziaria
1.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la seguente spesa in termini di competenza e di cassa:
a)
Euro 97.610,00 per gli interventi previsti dall'
articolo 4
con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5561);
b)
Euro 51.645,00 per gli interventi previsti dall'
articolo 8
con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5565 n.i.);
c)
Euro 231.793,00 per gli interventi di cui alla
lettera a), comma 1 dell'articolo 5
con imputazione all'unità previsionale di base 8.02.013 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative" (capitolo 9454 n.i.).
2.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla
lettera c), comma 1 dell'articolo 5
si provvede, a partire dall'anno 2011, con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5564 n.i.).
3.
Al finanziamento degli oneri di cui al
comma 1
si fa fronte per l'importo complessivo di Euro 381.048,00 con le disponibilità esistenti nell'unità previsionale di base 8.01.009.
4.
Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
5.
Al finanziamento degli interventi previsti nella presente legge possono concorrere risorse nazionali e comunitarie. Le risorse saranno concesse nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato.
6.
Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali richieste per la stessa finalità.
7.
La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».
[31]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Perugia, 6 agosto 1997
Bracalente
Note sulla vigenza
[3] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[4] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[5] -
Integrazione
da: Articolo 2 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[6] -
Integrazione
da: Articolo 3 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[7] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[8] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 2 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[9] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[10] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 3 Comma 3 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[11] -
Integrazione
da: Articolo 3 Comma 4 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[12] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[13] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[14] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[15] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 2 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[16] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[17] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 4 Comma 3 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[18] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 4 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[19] -
Integrazione
da: Articolo 4 Comma 5 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[20] -
Integrazione
da: Articolo 5 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[21] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[22] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 6 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[23] -
Abrogazione
da: Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[24] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[25] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 8 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[26] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[27] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 9 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[28] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[29] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 10 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[30] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
[31] -
Sostituzione
(testo inserito) da: Articolo 11 Comma 1 legge Regione Umbria 7 ottobre 2010, n. 21.
Note della redazione
(1) -
Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 410, comma 1, lettera bbb), L.R. 9 aprile 2015, n. 11. Successivamente l'art. 73, comma 9, della L.R. 17 agosto 2016, n. 10, ha disposto l'abrogazione della lettera bbb) dell'art. 410, comma 1, della sopracitata L.R. n. 11/2015, con conseguente reviviscenza del presente provvedimento, a decorrere dal 30 aprile 2015. (Vedi art. 73, comma 9, L.R. 10/2016)