Legge regionale 14 agosto 1997, n. 28
- Ricorso (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)
- Numero Ricorso: 72
- Anno Ricorso: 2011
- Numero sentenza: 96
- Anno sentenza: 2012
- Gazzetta ufficiale: G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale 26 aprile 2012, n. 17
- Abstract: Sentenza 4 aprile 2012, n. 96
Ricorrente: Tribunale Amministrativo dell'Umbria.
Resistente:
Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale
Disposizioni impugnate: articolo 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l’attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell’azienda prima dell’entrata in vigore della legge medesima.
Limiti violati: articoli 3, 9, secondo comma, e 41, primo comma, della Costituzione
Decisione della Corte: non fondatezza del ricorso
- Materie
- Sviluppo economico e attività produttive
- Documenti
- Allegati