Legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42


LEGGE REGIONALE n.42 del 5 dicembre 1997

Date di vigenza

25/12/1997 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1997 ,n. 42
Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 13marzo 1995, n. 10 - Norme per il trasporto pubblico locale - e modificazione della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 - Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 62 del 10/12/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Integrazione della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10

1. Dopo l' articolo 9 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 , è aggiunto il seguente articolo:
 
" 9 bis.
 
(Modalità per l'applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 )
 
1. Le imprese pubbliche e private esercenti servizi pubblici di linea devono rendere note al pubblico le sanzioni previste all' articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 per gli utenti sprovvisti di titoli di viaggio e per i possessori di regolare abbonamento che al momento del controllo ne risultino sprovvisti.
 
2. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni alle norme della presente legge, sono svolti, ai sensi dell' articolo 10, comma 4, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 , dalle imprese che esercitano il servizio di trasporto pubblico locale mediante propri agenti.
 
3. Per le finalità di cui al comma 2 l'impresa segnala all'ente concedente i nomi dei dipendenti incaricati del controllo.
 
4. Gli agenti incaricati del controllo, muniti di apposito documento di riconoscimento, sono abilitati ad effettuare gli accertamenti previsti dall' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonchè tutte le altre attività istruttorie previste dalla normativa vigente. Resta salva la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge citata e quella degli altri organi espressamente abilitati da altre disposizioni.
 
5. Qualora non sia stato effettuato il pagamento della sanzione di cui all' articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 , commi 1 e 2, l'agente che ha accertato l'inadempimento presenta rapporto del processo verbale di accertamento e di prova delle eseguite notificazioni al legale rappresentante dell'impresa pubblica o privata e, nel caso di servizi gestiti in economia, al responsabile del competente servizio dell'ente, i quali provvedono ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all' articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni.
 
6. Il pagamento delle sanzioni, quando non sia effettuato direttamente agli agenti accertatori, può essere eseguito mediante versamento in apposito conto corrente intestato alle imprese, pubbliche o private e agli enti competenti.
 
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provinciali e comunali trasmettono alle imprese concessionarie dei pubblici servizi di linea, secondo le rispettive competenze, la documentazione relativa ai procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente pendenti
".

Art. 2

Modifica dell' articolo 4 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10

1. I commi 2 e 5 dell' articolo 4 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 sono soppressi.

2. All' articolo 4, comma 3 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 , è soppressa la frase " Concorrono alla predisposizione del Piano di cui al comma 2 e ".

3. All' articolo 4, comma 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 , la frase " sulla base dei piani di cui al comma 2 " è sostituita con la seguente: " con le modalità di cui all'articolo 7 e delle eventuali proposte degli Enti locali ".

Art. 3

Modifica dell' articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 , è soppresso.

2. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 la frase: " Per l'attuazione del piano di cui al comma 2, dal 1996, ", è sostituita dalla seguente: " Per le finalità di cui al comma 1 ".

Art. 4

Integrazione dell' articolo 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 , dopo il numero 16), è inserito il seguente: " 17) un rappresentante del Comitato regionale umbro Automobile Club ".

Art. 6

Modifica dell' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 , è sostituito dal seguente:
 
" 3. I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono soggetti al solo riscontro di legittimità del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell' articolo 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ".

Art. 7

Contributi d'esercizio per l'anno 1998

1. I contributi d'esercizio destinati alle aziende di trasporto pubblico locale per l'anno 1998 sono ripartiti in conformità alle disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 5 dicembre 1997

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