link alla home page del sito Assemblea legislativa dell'Umbria Logo della pagina ricerca leggi e regolamenti - link alla home page

Legge regionale 20 novembre 1997, n. 36


LEGGE REGIONALE n.36 del 20 novembre 1997

Date di vigenza

25/11/1997 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 20 novembre 1997 ,n. 36
Artt. 27 e 53, V comma, della LR di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, come modificata con Lr 19 luglio 1979, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 1996.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.str. al n. 59 del 24/11/1997

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Saldo finanziario

1. Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 , è accertato in lire 159.015.473.829 il saldo finanziario negativo consolidato alla chiusura dell'esercizio 1996. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

ARTICOLO 2

Autorizzazione alla stipulazione di mutui

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui al precedente articolo - determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l' art. 12 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 10 e con l' art. 2 della legge regionale 5 novembre 1996, n. 26 - la Giunta regionale è autorizzata ad assumere in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, uno o più mutui fino all'importo complessivo di lire 159.015.473.829 per una durata massima di anni 20 a decorrere dal 1997 e con onere massimo di ammortamento di lire 1.500.000.000 per l'anno 1997 e di lire 18.000.000.000 dal 1998 in poi.

2. Al conseguente onere di ammortamento si farà fronte con quota degli stanziamenti previsti ai capp. 6080 e 9790, programma 7.03.2.06 del bilancio pluriennale 1997/ 1999, del bilancio 1997 e successivi.

3. Per gli effetti di cui all' art. 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 , il mutuo suddetto è diretto al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

Fondi da reiscrivere

1. L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1997 in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 1996, a norma dell'art. 53, V comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in lire 562.657.636.366 (Tab C).

ARTICOLO 4

Fondi perenti

1. Per gli effetti di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è approvata la Tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 1996 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 1997 e di cui al precedente articolo 3 .

ARTICOLO 5

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1997 e al bilancio pluriennale 1997/ 1999 sono apportate le variazioni indicate alle Tab. A) e B) allegate alla presente legge.

2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi del precedente art. 3 , sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle leggi regionali o statali indicati nella precedente Tab B) in corrispondenza di ciascun capitolo.

ARTICOLO 6

Aperture di credito a favore dei funzionari delegati

1. Alla Tabella P), allegata alla LR di bilancio 26 marzo 1997, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche e/ o integrazioni: - al cap. 640 sostituire l'importo di lire 30.000.000 con l'importo di lire 50.000.000;
 
- ai capp. 2156 e 2172 inserire rispettivamente gli importi di lire 40.000.000 e lire 150.000.000;
 
- al cap. 6020 sostituire l'importo di lire 10.000.000 con l'importo di lire 15.000.000; - al cap. 9810 sostituire l'importo di lire 200.000.000 con l'importo di lire 300.000.000;
 
- cap. 2848: fondo per interventi regionali in materia di sicurezza civile e ambientale in seguito ad eventi calamitosi
 
- lire 100.000.000;
 
- cap. 2849: fondo per l'attività regionale di prevenzione primaria e di previsione di fenomeni di degrado ambientale connessi ad eventi calamitosi - lire 40.000.000.

ARTICOLO 7

Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1996 del Centro per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45 . (Appendice n. 1).

ARTICOLO 8

Conti consuntivi Enti dipendenti

1. Sono approvati i conti consuntivi degli anni 1993 e 1994 dell'Ente di sviluppo agricolo in Umbria, istituito con legge regionale 20 febbraio 1984, n. 5 (Appendici n. 2 e n. 3).


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 20 novembre 1997

Bracalente


ALLEGATI:
Allegati

Omissis